Obbligo di manutenzione fossi e canali lungo aree private. Ordinanza sindacale

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Data:

21 Luglio 25

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La sindaca Lia Burgalassi ha firmato un'ordinanza  che impone ai proprietari, o a chi per essi, delle aree e dei terreni nel territorio comunale di provvedere, a propria cura e spese, di effettuare tutti quei lavori di manutenzione e pulizia periodica dei fossi, degli scoli, dei canali, dei tratti tombati, delle cunette, delle portelle, delle sponde, delle paratie, delle griglie e comunque di ogni altra opera d’arte che costituisce il reticolo idraulico superficiale minore, all’interno o al confine della proprietà.

I cambiamenti climatici, ormai registrati a livello globale ed in ogni stagione dell’anno, comportano una serie di rischi significativi per il territorio. Intensi eventi meteorologici negli ultimi anni hanno direttamente interessato anche il territorio del Comune Cecina, con estesi allagamenti, danni ingenti e grave pregiudizio per la sicurezza di persone e cose. Eventi come questi hanno evidenziato la necessità, nella gestione del territorio, di approntare, su tutto il territorio comunale, politiche di adattamento e mitigazione del rischio anche salvaguardando l’efficace funzionalità del reticolo idrografico, compreso quello  minore  come i botri, le fosse ed i canali di scolo, gli attraversamenti e i tombamenti ecc., che deve essere mantenuto pulito ed in efficienza.

La scarsa manutenzione e regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei sono spesso invasi da vegetazione e rifiuti, costituiscono un ostacolo al libero scorrimento delle acque e rappresentano quindi un potenziale pericolo. 

Con l'ordinanza sindacale si impone quindi ai proprietari o gestori di terreni di:

  • rimuoveredi ogni ostacolo, elemento e/o manufatto (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni, deposito materiali sul margine ecc.) che possa inficiare il regolare deflusso delle acque superficiali o compromettere la solidità e la stabilità degli argini con conseguente aggravio delle condizioni idrauliche delle strade o proprietà confinanti;
  • tagliare la vegetazione arborea e arbustiva e delle piante, con radici scalzate e/o poste sulle sponde e inclinate e/o instabili, al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e garantire il regolare deflusso delle acque. I materiali di risulta derivanti dallo sfalcio dovranno essere rimossi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
  • ripristinare fossi o canali rimossi od ostruiti, la sezione idraulica originaria tramite scavo ed approfondimento dell’alveo (ricavatura) e adeguare le pendenze dei fossi affinché sia garantito il regolare deflusso delle acque e la loro corretta immissione nei torrenti e/o corsi d’acqua recettori;
  • occuparsi della costante pulizia ed espurgo di tombamenti o pozzetti situati all’interno del proprio fondo o a confine con la strada di qualsiasi genere, necessari o meno all’accesso della propria proprietà, per consentire il libero deflusso delle acque, rimuovendo rifiuti o ogni altro materiale che possa comprometterne l’efficienza e sostituendo, previo contatto con gli Uffici Comunali, i tubi risultanti di diametro non idoneo alla sezione idraulica originaria del fosso;
  • occuparsi della  costante manutenzione delle strade private in modo da impedire che materiale da queste proveniente come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere  qualsiasi opera idraulica, fossa, canale e il sedime  strade comunali o vicinali;
  • mantenere una distanza non inferiore ad 1 ml. dall’argine del fosso nell’arare e coltivare i propri terreni in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe
  • osservare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui all’ art. 16  per le nuove piantagioni lungo le strade pubbliche
  • porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno  alle strade ed alle relative pertinenze;
  • mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;


Questi interventi dovranno essere eseguiti almeno due volte l’anno, improrogabilmente entro il 31 maggio ed entro il 15 settembre e comunque ogni qualvolta si renda necessario, in particolare in prossimità di previsti eventi meteorologici, provvedendo ad un controllo costante del reticolo superficiale e dei tratti tombati, delle sponde, delle portelle, paratie o griglie presenti all’interno della proprietà o a confine, ed intervenendo, se necessario, alla sua pulizia al fine di garantire il corretto deflusso delle acque.

L’Amministrazione Comunale, a decorrere dal 15° giorno successivo alle scadenze, potrà effettuare i dovuti controlli per verificare il rispetto della presente ordinanza. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste

In caso di inadempienze l’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio agli interventi con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti. Si ricorda inoltre che sul custode del bene grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile e, in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale. 

L'ORDINANZA

A cura di

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