Descrizione
I comuni predispongono, almeno ogni 4 anni, un Programma di Mobilità dell'utenza, come strumento di pianificazione, al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse nel corso dell'assegnazione.
Per l'attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova costruzione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità delle nuove assegnazioni.
I comuni definiscono la quota annuale di alloggi da destinare alla mobilità in una percentuale non superiore al 30 per cento degli alloggi che pervengono in disponibilità.