Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs.42/2004)

L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie, ma è preliminare al rilascio di un permesso di costruire o al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.

Esistono due procedimenti per ottenere l’autorizzazione paesaggistica:

•    il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

•    il procedimento semplificato, disciplinato dal D.P.R. 31/2017.

L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’Allegato B, di cui all’art.3, comma 1 del D.P.R. 31/2017  e per le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate con procedimento ordinario, scadute da non più di un anno.
Sono invece esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere in aree vincolate elencate nell’Allegato A di cui all’art.2, comma 1 del D.P.R. 31/2017.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi definiti nell’art. 4 del D.P.R. 31/2017. 

Ai sesni dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 il comune competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuto a pubblicare un elenco delle autorizzazioni rilasciate. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.