DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE
ORDINANZA

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

Gio, 28 Dicembre 2023

Dato atto che per la serata del prossimo 31 dicembre, nelle vie e piazze e nei luoghi pubblici del centro cittadino di Cecina e Cecina mare, nonché ove si collocano esercizi pubblici aperti anche nelle ore serali e notturne, sono previste iniziative di pubblico spettacolo o di intrattenimento che verosimilmente porteranno un consistente incremento di presenze nelle strade e nei locali ivi presenti rendendo pertanto necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana atte a scongiurare situazioni di pericolo per i partecipanti e per prevenire criticità per la pubblica incolumità che si potrebbero determinare nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e nelle aree adiacenti;

Considerato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l’adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattine ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni di Sicurezza Urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Preso atto degli esiti positivi in termini di riduzione del rischio e per il mantenimento della sicurezza urbana che hanno avuto le ordinanze sindacali degli anni scorsi in materia di divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine anche per la consapevole e piena adesione delle associazioni di categoria;

Considerato che tali misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell’ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall’incuria conseguente all’abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ORDINA
Dalle ore 19:00 del giorno 31/12/2023 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2024 nelle seguenti vie ed aree
pubbliche:
- Cecina centro: P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via F.lli Rosselli, P.zza della Libertà, centro cittadino all’interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, via Buozzi, viale Italia, p.zza Barontini, piazza XX settembre, corso Matteotti nell’area compresa tra circonvallazione e via Don Minzoni, e tra viale Marconi e via Bellini , viale Marconi tra via Trieste e Corso Matteotti;
- Cecina mare: viale Vittoria, viale Galliano, largo Cairoli, Terrazza dei Tirreni, piazza S. Andrea, p.zza della Fortezza, p.zza del Mercato, viale della Repubblica aree limitrofe ai locali di pubblico esercizio esistenti, via Ferrucci tra via del Galoppatoio e via del Ferraccio;

1. il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine:
- ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.), alle attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea;

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:
a) I clienti ammessi all'interno del locale,
b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
c) I clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto;
2. Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori. Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all’acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.

DA’ ATTO che
l'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell’articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

RACCOMANDA, infine
Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto così come l’incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcooliche che presumono, eludendo la norma, la  cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

Si prega di prendere visione dell'allegato.