ORDINANZA DEL SINDACO

Divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e lattine

Ven, 30 Dicembre 2022

È in vigore dalle ore 19:00 del giorno 31/12/2022 alle ore 06:00 del giorno 01/01/2023 il DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO.

Nel dettaglio, si ordina ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività similari come gelaterie o gastronomie, ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche alcune limitazioni disponendo il divieto di vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine nelle seguenti vie ed aree pubbliche:

  • Cecina centro: P.zza Carducci, P.zza Iori, parcheggio pubblico sito tra via Montanara e P.zza Iori, P.zza Gramsci, via Garibaldi, P.zza della Stazione e via F.lli Rosselli, P.zza della Libertà, centro cittadino all’interno della ZTL, via Cavour, via Diaz, via L. da Vinci, via Buozzi, viale Italia, p.zza Barontini, piazza XX settembre, corso Matteotti nell’area compresa tra circonvallazione e via Don Minzoni, e tra viale Marconi e via Bellini , viale Marconi tra via Trieste e Corso Matteotti;
  • Cecina mare: viale Vittoria, viale Galliano, largo Cairoli, Terrazza dei Tirreni, piazza S. Andrea, p.zza della Fortezza, p.zza del Mercato, viale della Repubblica aree limitrofe ai locali di pubblico esercizio esistenti, via Ferrucci tra via del Galoppatoio e via del Ferraccio;

Tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengono per:
a) I clienti ammessi all'interno del locale,
b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all’esercizio;
c) I clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell’articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Si raccomanda alle  attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto così come l’incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcooliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;