Opere pubbliche

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Articolo 38 "Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

NON RICORRE LA FATTISPECIE - OBBLIGO PER AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI

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Decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016
Con l'articolo 32 del Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 sono state introdotte sostanziali modifiche all'articolo 38 del 33/2013.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. (comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016).

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

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Informazioni relative ai tempi, agli indicatori e ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

Le informazioni sui tempi, i costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate, sono consultabili nella sezione "Monitoraggio Opere Pubbliche" della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) istituita presso il Ministero del Tesoro.

La BDAP-MOP contiene specifiche informazioni fornite dagli enti (pubblici e privati) che realizzano opere pubbliche. Ai sensi del D. Lgs. 229/2011 obiettivo del monitoraggio è migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere pubbliche. La banca dati è rintracciabile al seguente link: Dati delle opere pubbliche su Open BDAP
Cliccare successivamente su "Ricerca opere pubbliche per soggetto titolare", poi su "Accedi", per visionare i dati inseriti da ogni singolo soggetto.

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