ORDINANZA
EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid 19, l'ultima ordinanza regionale per gli spostamenti fuori comune e l’attività dei centri culturali

Ven, 13 Novembre 2020

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'ordinanza n.109 del 13 novembre che interviene sugli spostamenti fuori comune e sull’attività dei centri culturali.

Disposizioni per gli spostamenti

1. è consentito raggiungere seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
2. sono consentiti gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, esclusivamente per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione;
3. sono consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio; Tali spostamenti sono consentiti solo entro tali stretti limiti;
4. è consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario  per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario , nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
5. Con riferimento alle attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale sono consentiti:

-  gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, per effettuare la raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;

-  gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati per andare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;
6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue:

- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che: a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 50/1995; b) sono in regola con il  pagamento della tassa regionale; c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta  entro i 7.000 euro; - la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;

7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999; - la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, quanto segue:

- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale; - la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:

- lo spostamento per accudire gli animali allevati  costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell’animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Disposizioni per i percorsi di formazione

10. Fatto salvo quanto specificato nei punti 12, 13 e 15  i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento dell’attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;
11. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l’attività e con i relativi obiettivi formativi;
12. è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
13. Le disposizioni di cui al punto 10 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione;
14. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti i casi garantire l’imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza.  Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9;

Disposizioni  per l’attività corsistica individuale e collettiva

15. L’attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, è svolta con le seguenti modalità: - a distanza, se l’attività corsistica è collettiva; - in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza n. 95/2020, se l’attività corsistica è individuale.

Disposizioni per i circoli

16. ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è  consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

 

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