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EMERGENZA CORONAVIRUS

Indennità, congedi e bonus baby sitter: informazioni dall'Inps

Sab, 28 Marzo 2020

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.

 

CIGO E ASSEGNO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

Il decreto-legge 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, oltre a misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, prevede una serie di misure economiche speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale. Indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, per le quali è stata rilasciata una nuova causale specifica, denominata "COVID-19 nazionale": CLICCA QUI

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I destinatari della sospensione sono:

- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

In tale sospensione rientrano anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

REQUISITI E MODALITÀ DI RICHIESTA PER IL BONUS BABY-SITTING

In conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il decreto-legge 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare, in alternativa al congedo parentale, dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro. Il bonus baby-sitting viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. CLICCA QUI

CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. CLICCA QUI

Il messaggio dell'Inps su congedi e bonus baby sitting

INDENNITA' 600 EURO

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.  CLICCA QUI

Il messaggio dell'Inps sulle indennità