Limitazioni in merito alla vendita, somministrazione e consumo di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande in contenitori di vetro e non
L'ORDINANZA

Limitazioni in merito alla vendita, somministrazione e consumo di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande in contenitori di vetro e non

Ven, 16 Luglio 2021

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato una nuova ordinanza che prevede limitazioni in merito alla vendita, somministrazione e consumo di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande in contenitori di vetro e non, fino al 31 agosto.

Nel dettaglio, si ordina ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività similari come gelaterie o gastronomie, ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, nel dovuto rispetto delle regole di distanziamento sociale il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande ad eccezione:

-  dei clienti ammessi all'interno del locale,

-  dei clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale,

-  dei clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto.

Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica vale anche nei confronti dei soggetti fruitori, eccetto quando la detenzione è correlata in via principale all’acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.

Dalle ore 2 alle 8 di ogni giorno l’ordinanza prevede inoltre sia il divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici ad eccezione:

- dei clienti ammessi all'interno del locale e con consumazione esclusivamente all’interno dello stesso,

- dei clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale,

- dei clienti che accompagnano e correlano l’asporto delle bevande all’acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l’esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

che il divieto nei confronti dei soggetti fruitori di consumare su area pubblica.

L'inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Si raccomanda inoltre alle attività dei servizi di ristorazione e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di diciotto anni così come l’incetta o il reiterato acquisto, da parte di neo maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età.