EMERGENZA CORONAVIRUS

Le faq della Regione sulla fase 2

Gio, 07 Maggio 2020

La Regione Toscana ha pubblicato le Faq, ovvero cosa si può fare e cosa no dal 4 maggio nella nostra Regione.

Si può  andare a fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita, purché da soli. Si può andare al cimitero a portare un saluto a un defunto nell’ambito dei confini regionali prevedendo anche l’accompagnamento di un minore o di una persona non autosufficiente; si può pescare sempre da soli e l’attività sportiva può essere anche amatoriale. 

Queste ed altre le risposte che chiariscono alcuni punti sulle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.
I chiarimenti sono sotto forma di risposte a FAQ che sono pubblicate sul sito della Regione Toscana e che pubblichiamo qua di seguito. 

SPOSTAMENTI

È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
Si, è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal DPCM 26 aprile 2020, nell’ambito dei confini provinciali e, nel rispetto del principio di prossimità, anche nei comuni limitrofi o collocati nei pressi dei confini provinciali.

Posso andare al cimitero per omaggiare un defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?
Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria Regione per far visita nei cimiteri ai defunti, con l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento. Resta salvo quanto definito dal dpcm 26/04/2020 in tema di cerimonie funebri.

Chi non ha la patente può muoversi con un convivente? (per fare la spesa in altro comune ad esempio)

In alcune situazioni è possibile muoversi in auto con un congiunto, in altre l'attività è necessario che venga svolta individualmente. Ad esempio andare a fare la spesa è un attività da svolgersi individualmente salvo se accompagnati da un minore o da una persona non autosufficiente.

ATTIVITÀ SPORTIVE
 

Attività motoria: si può uscire con la famiglia a fare attività motoria lungo la spiaggia all'interno dello stesso Comune anche spostandosi con un mezzo proprio?
L'attività motoria può essere, anche con la propria famiglia convivente, ma senza l'utilizzo del mezzo proprio.

Posso spostarmi con il mio mezzo per praticare trekking?
Si, in quanto posso praticare attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale, come previsto dall'ordinanza 50/2020. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Posso altresì svolgere una passeggiata con partenza e rientro dalla mia abitazione, con i miei conviventi.

È consentita la pesca da terra?
Si, in quanto l'ordinanza 50/2020 consente di svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. La pesca dilettantistica nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e la pesca sportiva in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea) sono attività sportive.
Per svolgere la pesca dilettantistica nelle acque interne è necessario aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale per le licenze.
Per svolgere la pesca sportiva in mare è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al DM 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

PET terapy o passeggiate con animali diversi dal cavallo o dal cane, per esempio gli alpaca: è configurabile come un’attività di un maneggio all’interno di un’azienda agricola?
Si. L'attività può essere svolta individualmente all'interno del maneggio o della azienda agricola.

Cavallo: perché non è possibile fare le passeggiate in più di una persona?
L'attività sportiva è consentita solo individualmente ad eccezione di quanto previsto al punto 8 dell'Ordinanza 50/2020.

È possibile fare una passeggiata a cavallo al di fuori di un maneggio? Si può configurare come attività sportiva?
Si. Una passeggiata a cavallo può considerarsi un'attività sportiva amatoriale che può essere svolta
individualmente.

Quali sono le imbarcazioni utilizzabili per la pesca amatoriale?
Sono utilizzabili per la pesca amatoriale le unità da diporto in generale.

L’attività sportiva può essere anche amatoriale?
Si, l’attività sportiva può essere svolta anche in forma amatoriale.

È possibile praticare l’addestramento dei cani all’interno dei centri specializzati?
Si, è possibile in forma individuale.

È consentito l’allenamento e l’addestramento di volatili non per scopi venatori? (falchi, colombi viaggiatori riconosciuto come sport a livello nazionale).
Si, l'attività sportiva è consentita in forma individuale.

È possibile praticare la pesca sportiva nei laghetti a pagamento?
Si. L'attività deve essere svolta individualmente, senza accedere a spazi al chiuso dell'impianto.

ATTIVITÀ AGRICOLE
 

Cosa si intende per possesso dell’area nell'attività agricola amatoriale?
Per possesso del soggetto interessato nel caso di attività agricola amatoriale e selvicoltura libere è da intendersi la disponibilità esclusiva dell’area che può derivare dal titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento del bene, da un contratto di affitto o da altro titolo abilitativo rilasciato da un soggetto pubblico o privato legittimato. Il titolo che legittima il possesso così inteso può essere riferito anche ad un familiare convivente. Per gli orti urbani e sociali, il soggetto gestore deve disciplinare le misure di sicurezza e distanziamento.

Posso andare a funghi?
Nell’ambito dell’attività motoria con partenza e rientro dalla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto, può essere effettuata la raccolta di funghi in maniera individuale. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.

Campagna: in che modalità è possibile andare all’orto/campo/proprietà agricola?
L'attività di manutenzione dell'orto, come tutte le attività di manutenzione della seconda casa, barche, altre tipologie, può essere svolta solo individualmente.

E' possibile fare la manutenzione dell’appostamento fisso di caccia?
Si, purché il manufatto sia autorizzato ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 . Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Tale fattispecie è contemplata al punto 2 dall'ordinanza 50/2020.

ESERCIZI COMMERCIALI
Ho un bar, posso servire cappuccino e brioche?
Sì, ma è ammessa solo la vendita con consegna a domicilio o per asporto: in questo caso è raccomandata l’ordinazione preventiva, on-line o telefonica. I clienti possono entrare uno alla volta, non possono sostare nel negozio se non il tempo necessario al ritiro dell’acquisto e al pagamento,  non possono consumare sul posto, né all’interno nè fuori del locale e nemmeno assembrarsi all’esterno.

Sono un ristoratore: oltre che gli alimenti, posso vendere per asporto anche le bevande?
Sì, con l’ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020, a partire dal 4 maggio è consentita la vendita per asporto sia degli alimenti che delle bevande da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigiane alimentari e delle aziende agrituristiche autorizzate per la somministrazione. E’ in ogni caso raccomandata l’ordinazione preventiva, on-line o telefonica. I clienti possono entrare uno alla volta, non possono sostare nel negozio se non il tempo necessario al ritiro dell’acquisto e al pagamento, non possono consumare sul posto, né all’interno né fuori del locale e nemmeno assembrarsi all’esterno.

Anche gli agriturismi possono fare vendita da asporto?
Sì. Le aziende agrituristiche autorizzate alla somministrazione potranno effettuare la vendita con consegna a domicilio o per asporto di alimenti e bevande, ai sensi e alle condizioni stabilite
dall’ordinanza n. 50/2020 per tutti gli esercizi di somministrazione.

Oltre ai ristoranti quali altri esercizi di somministrazione possono fare vendita da asporto?
Possono effettuare la vendita per asporto le attività artigiane alimentari quali, a titolo di esempio: rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. La vendita per asporto può essere effettuata anche dagli alberghi con ristorante se abilitati alla somministrazione al
pubblico.

Cosa si intende per vendita da asporto o “take away”?
La vendita per asporto è una modalità di vendita dei prodotti preparati dagli esercizi di somministrazione (ristoranti, bar, ecc.) o da altri esercizi di produzione e vendita di prodotti alimentari (es. pizzerie, pasticcerie, piadinerie, rosticcerie, ecc.) con la quale il cibo o le bevande non vengono consumati nel locale ma sono acquistati per essere consumati altrove. L’ordinanza n. 50/2020 raccomanda che sia preventivamente effettuata un’ordinazione on-line o telefonica, che sia garantito che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto.

Ho un distributore di benzina, posso stare aperto solo in modalità self-service?
Sì: l’ordinanza n. 41/2020 già consentiva, a partire dal 24 aprile, agli impianti funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dalla normativa regionale in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia. L’ordinanza n. 50/2020 ha confermato tale possibilità, pertanto il distributore può operare anche per tutto l’orario di apertura senza la presenza di personale.

Gli ambulanti devono indossare mascherine e guanti?
Si: i guanti “usa e getta” sono obbligatori nelle attività di vendita di alimenti e bevande, compatibilmente con l’attività svolta. Le mascherine sono obbligatorie all’interno dei mercati coperti, mentre nei mercati all’aperto debbono essere indossate tutte le volte che non sia possibile
rispettare il distanziamento interpersonale. Inoltre i venditori devono far rispettare alla clientela la distanza interpersonale di almeno un metro e posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere
una distanza interpersonale di 1,8 m.

Ho un negozio di abbigliamento, posso vendere per corrispondenza?
Sì: sin dal 9 aprile l’ordinanza n. 30/2020 consentiva alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei propri prodotti, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari,
sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro;

Ho un negozio di calzature, posso vendere le calzature per bambini?
Sì: dal 4 di maggio con l’ordinanza n. 50/2020 la vendita di calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in abbigliamento o calzature per bambini, sia nei negozi di calzature che commercializzano calzature per bambini. Resta esclusa la vendita di calzature per adulti.
 

Sono il gestore di uno stabilimento balneare. Posso aprire al pubblico la mia attività?
No: gli stabilimenti balneari rimangono chiusi al pubblico, fino a diversa determinazione da parte del Governo. Nelle predette strutture è autorizzata solo la presenza dei gestori, del personale impegnato in attività di vigilanza, pulizia, manutenzione, compreso l’allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, cioè di quanto risulti rispondente alla definizione di “struttura amovibile” ai sensi dell’art. 137 della l.r. 65/2014 (i chioschi, le cabine smontabili, o strutture similari il cui approntamento richiede di essere avviato con sufficiente anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare; non il posizionamento delle attrezzature da spiaggia come gli ombrelloni, le tende, le sdraio, i lettini). Prima di procedere occorre dare comunicazione al Prefetto e disporre adeguata segnalazione dell’area per impedire l’accesso ad estranei alle strutture.

I campeggi ed i villaggi turistici possono aprire? E gli affittacamere ed i bed and breakfast?
No: il dpcm del 26 aprile conferma che possono stare aperte solo le strutture ricettive la cui attività ricade nel codice ATECO 55.10, ovvero gli esercizi alberghieri (alberghi, residenze turisticoalberghiere, villaggi albergo, motel, residenze d’epoca alberghiere, alberghi diffusi). Devono pertanto restare chiuse, fino a diversa determinazione, tutte le altre strutture ricettive, ovvero:
- le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta, parchi di vacanza).
- le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi fissi);
- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca);
- i residence.

Sono il gestore di un campeggio. Posso aprire al pubblico la mia attività?
No: le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, marina resort, aree di sosta) rimangono chiuse al pubblico, fino a diversa determinazione da parte del Governo. In tali strutture è autorizzata solo la presenza dei gestori, del personale impegnato in attività di vigilanza, pulizia,
manutenzione, compreso l’allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, cioè di quanto risulti rispondente alla definizione di “struttura amovibile” (chioschi, tettoie, o strutture similari il cui approntamento richiede di essere avviato con sufficiente anticipo rispetto all’inizio della stagione turistica). Prima di procedere occorre dare comunicazione al Prefetto e disporre adeguata segnalazione dell’area per impedire l’accesso ad estranei alle strutture.

In allegato le Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
 

Allegati: