Ordinanza di balneazione

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Data:

20 Maggio 25

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Pubblicata l'ordinanza di balneazione per la stagione 2025.

La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre. L’attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre. 

L'ordinanza contiene le indicazioni per i divieti di balneazione, le presfrizioni sull'uso delle spiagge, la disciplina delle aree in concessioen per strututre balneari e del commercio al dettaglio sulle aree demaniali. 

Le prescrizioni

Sulle spiagge del litorale del Comune di Cecina E’ VIETATO:

  • Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
  •  Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
  •  Lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto: ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. E’ altresì vietato lasciare incustodite le attrezzature succitate, prima dell’orario di balneazione.
  • Occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari. Fa eccezione, nel tratto del litorale posto in località Gorette Tombolo Nord, l’occupazione con il binario del sistema Seatrac Mover per l’accesso al mare delle persone con disabilità, in attuazione del progetto “Liberamente: una spiaggia per tutti”, co-finanziato con risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale (di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), annualità 2024.
  • Campeggiare.
  • Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da soggetti con disabilità atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
  •  Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
  • Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche e a tutte strutture turistiche e turistico ricreative ricomprese nei 30 metri dalla linea del confine demaniale, che dovranno rispettare i limiti del piano del rumore comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse nelle modalità previste dai Regolamenti Comunali.
  •  Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc…), organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni così come definite dal Regolamento degli Arenili.
  •  Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
  •  Distendere o tinteggiare reti da pesca.
  •  Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
  •  Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
  •  Accendere fuochi.
  •  Sul demanio marittimo è vietata qualsiasi attività di trattenimento o svago che necessita di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità.

E’ VIETATO altresì:
per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza di persone e bambini sulle spiagge, condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio.

In deroga a tale divieto è consentito l’accesso con animali sulle spiagge individuate  e nel mare territoriale antistante, appositamente delimitate e regolamentate secondo le disposizioni contenute in allegato alla presente ordinanza. Sono comunque esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti condotti al guinzaglio, quelli per assistenza e supporto ai soggetti con disabilità muniti di certificazione e previa autorizzazione comunale i cani brevettati da salvataggio. 

Sono altresì escluse dal divieto le aree in concessione i cui titolari abbiano espresso con nota inviata all’Amministrazione Comunale e all’Ufficio Locale Marittimo la volontà di consentire l’accesso agli animali. 

In allegato anche il regolamento per l'accesso degli animali d'affezione alla spiagga attrezzata loro dedicata. 

 

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