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ACCORDO
DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
IL MINISTERO DELLAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE TOSCANA LA PROVINCIA DI LIVORNO LA PROVINCIA DI PISA LA PROVINCIA DI SIENA LA PROVINCIA DI GROSSETO I COMUNI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME CECINA LA COMUNITA MONTANA VAL DI CECINA LA CONFERENZA DI BACINO TOSCANA COSTA LAUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 TOSCANA COSTA LAUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 - OMBRONE L ARPAT
PER LAPPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE NEL BACINO DEL FIUME CECINA IN QUALITA DI BACINO PILOTA
Cecina, 26 Maggio 2003
RIFERIMENTI ALLA PROGAMMAZIONE NEGOZIATA STATO REGIONE
VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante Disciplina della programmazione negoziata.
VISTA lIntesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e di modi per la sottoscrizione degli accordi stessi.
VISTO lAccordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dellAmbiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., il Ministero dellInterno e la Regione Toscana, finalizzato, fra laltro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela nonché tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno.
VISTO lAccordo di Programma integrativo allAccordo di Programma di cui al precedente comma stipulato in data 12 dicembre 2000 tra i Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il Ministero dellAmbiente e Tutela del Territorio e la Regione Toscana.
VISTO lAccordo di Programma tra Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPA Toscana e Azienda Solvay di Rosignano siglato in data 25 luglio 2002.
VISTO lAccordo di Programma integrativo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato il 19 dicembre 2002 dai rappresentanti del Ministero dellEconomia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Toscana.
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA
VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CE del 16/12/2001 finalizzata alla istituzione di un quadro per la protezione delle acque.
VISTA la strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE, in applicazione della quale sono state approvate dalla Commissione Europea, dai Direttori delle Acque degli Stati Membri e dalla Norvegia a Copenhagen il 2122 novembre 2002, le linee guida per limplementazione e lattuazione della stessa.
CONSIDERATO che la suddetta strategia prevede lapplicazione delle linee guida in bacini pilota con la finalità di testarne la validità e lefficacia.
VISTO lart. 5 dellAccordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche che individua il Bacino del Cecina quale Bacino pilota allinterno della strategia comune per limplementazione della Direttiva 2000/60/CE, stipulando un apposito Accordo integrativo per la realizzazione di interventi di tutela risanamento e bonifica.
CONSIDERATO che il bacino del F. Cecina è stato proposto ed accettato quale bacino pilota per la sperimentazione della Direttiva Comunitaria suddetta, ovvero quale ambito fisico nel quale definire un piano di gestione integrata, finalizzato a garantire il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi comunitari in materia di acque.
CONSIDERATO che allobiettivo concorrono molteplici azioni ed attività svolte da soggetti diversi in relazione alle specifiche competenze in materia di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse e di governo del territorio.
VISTE le direttive comunitarie: 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione, 76/464/CEE concernente linquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nellambiente idrico, 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dallinquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dellinquinamento.
VISTO il quadro di riferimento comunitario in materia di prevenzione dellinquinamento e, in particolare, il Quinto Programma di Azione a favore dellambiente e dello sviluppo sostenibile (COM 92/23), il Sesto Programma di Azione per lo Sviluppo Sostenibile (COM 2001/31), la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente gli accordi in materia di ambiente del 27 novembre 1996 (COM 96-561) e la Raccomandazione della Commissione Europea concernente accordi ambientali che attuano Direttive Comunitarie, del 9 dicembre 1996, che riconoscono il ruolo degli strumenti negoziali ai fini del raggiungimento di obiettivi ambientali e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI
VISTO lart. 12 bis del regio decreto 1775/33 sui criteri di rilascio delle concessioni di derivazione dacqua, così come introdotto dal D.Lgs. 275/93 e modificato dal D.Lgs. 152/99.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i. che fissa i requisiti chimici, fisici, microbiologici e biologici per lidoneità delle acque alla balneazione
VISTA la Legge n. 36 del 5/1/1994, Disposizioni in materia di risorse idriche e in particolare quanto indicato agli artt. 1, 2, 3, 5 circa la definizione di acque pubbliche, le priorità e le modalità duso, la definizione di equilibrio di bilancio e le modalità del risparmio idrico.
VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per le determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36.
VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dell'11.05.99, e, in particolare gli obiettivi per la tutela delle acque indicati allart. 1.
VISTO il decreto 4 agosto 1999, n.372 che prevede che, al fine dellottenimento dellautorizzazione integrata ambientale, gli stabilimenti industriali di cui allallegato 1 del medesimo decreto applichino le migliori tecniche disponibili secondo precise scadenze.
VISTO il decreto legislativo 267/2000 Testo unico degli Enti Locali, cosi come modificato dallart.35 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002).
VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 Disposizioni in materia ambientale.
VISTO lAccordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e Regioni contenente le Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per lindividuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui allart. 21 del Decreto Legislativo n. 152/99.
VISTO lart. 114 comma 20 della L. 388/00. VISTA la delibera del CIPE 36/2002 che assegna alle regioni risorse per interventi nelle aree depresse.
PRESO ATTO che è in corso di definizione con la Regione Toscana un Protocollo aggiuntivo per la realizzazione di interventi nelle aree depresse nei settori di acquedotto, fognatura e depurazione, volto ad integrare le risorse già stanziate con lAccordo di programma quadro del 19.12.2002 con le risorse di cui alla suddetta delibera CIPE 36/2002.
VISTA la normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.
VISTO il Decreto Ministeriale n° 471 del 25/10/1999 Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 1995, Norme per il governo del territorio.
VISTA la Legge Regionale Toscana 21 luglio 1995 n. 81, Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche e la Legge Regionale Toscana 4 aprile 1997 n. 26 Norme di indirizzo per lorganizzazione del Servizio idrico Integrato, in attuazione degli artt. 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.
VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati come modificata dalla L.R. 29 del 26 luglio 2002.
Vista la L.R. n. 91 del 11 dicembre 1998 Norme per la difesa del suolo che, tra laltro, istituisce il bacino regionale Toscana Costa e identifica la regione quale Autorità di Bacino.
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 relativo alle Norme sullo scarico di acque reflue, ed il relativo regolamento regionale di attuazione
VISTO il Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dellart. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per lesercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali approvato con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 32/r del 17/07/2001.
VISTA la Legge Regionale n 56/2000 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica che affida alle Province la competenza per lattuazione delle misure di conservazione e prevede lapprovazione di piani di gestione specifici.
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI
VISTI i piani e gli obiettivi su scala di bacino Idrografico stabiliti dalla Regione in qualità di Autorità di Bacino Regionale Toscana Costa; e in particolare: - il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa adottato con D.G.R. n.831 del 23/7/01; - il Progetto strategico per il riequilibrio idrogeologico del Bacino del Fiume Cecina con rinaturalizzazione dalveo e recupero degli ecosistemi fluviali, finanziato con D.P.R. 915/2001, n. 331; - le Linee Guida per la predisposizione del Piano stralcio di Bacino equilibrio risorse idriche approvate dalla Conferenza di Bacino (27 marzo 2002) in sede di Conferenza di Programmazione e dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 886 del 5 Agosto 2002, rispetto alle quali sono in corso attività di uno specifico gruppo tecnico di progettazione; - gli obiettivi a scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità di interventi definiti dal bacino Toscana Costa - i pronunciamenti del Comitato Tecnico di Bacino relativi alla situazione di crisi idrica nel bacino del Cecina e gli atti da essi derivati, tra cui: · misure di salvaguardia finalizzate al divieto di escavazione e di asportazione di materiale inerte nel Bacino del Fiume Cecina, (D.G.R. 114 del 7/2/00 e D.G.R. 269 del 19/3/2001); · criterio del mantenimento delle portate naturali del periodo estivo (Protocollo di Intesa relativo allAccordo Eti-Solvay, 26/7/2001) e conseguenti determinazioni del Comitato Tecnico di bacino (3/4/2002 e 3/6/2002).
VISTI i Programmi Stralcio predisposti entro i termini prescritti dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali n. 5 Toscana Costa e n. 6 Ombrone, in attuazione dellart. 141, comma 4 della citata L. 388/2000, con particolare riferimento agli interventi ricadenti nellarea del Bacino del fiume Cecina.
VISTI i programmi degli interventi ed i programmi economico-finanziari (Piani di Ambito) predisposti ed approvati in forma definitiva dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali n. 5 Toscana Costa e n. 6 Ombrone, ai sensi dellart. 11 della legge 5 gennaio 1994 n.36, con particolare riferimento agli interventi ricadenti nellarea del Bacino del fiume Cecina.
VISTA la delibera di giunta regionale toscana n. 225 del 10 marzo 2003, con la quale sono stati approvati: (a) i criteri di individuazione e lelenco dei corpi idrici significativi; (b) il Piano di rilevamento dello stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione; (c) le direttive per il monitoraggio degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali, (d) il Piano per lacquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque detsinate al consumo umano; affidando allARPAT lincarico dellattuazione dei piani di monitoraggio di cui alle lettere b) e c) sopra indicate.
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti primo stralcio
relativo ai rifiuti urbani e assimilati approvato con Delibera di Consiglio
Regionale n. 88 del 07/05/1998. VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 385 del 21/12/1999.
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 384 del 21/12/1999.
CONSIDERATO che è opportuno procedere, al fine di perseguire la complessiva tutela ambientale e fruibilità del territorio, allapprofondimento delleventuale stato di inquinamento dei suoli, delle acque superficiali-sotterranee e dei sedimenti dei corsi dacqua, con lobbiettivo di identificare le aree ove procedere agli eventuali interventi di bonifica, prendendo prioritariamente in esame i siti già identificati nel Piano regionale di settore e quelli, a vario titolo, segnalati.
VISTO il Piano di Gestione Sperimentale del SIR 67 Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori.
RIFERIMENTI NORMATIVI e PROGRAMMATICI PROVINCIALI E COMUNALI
VISTI i Piani Territoriali di Coordinamento già approvati dalle province competenti e tenuto conto dei Piani Strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali.
VISTO laccordo di programma approvato dai Comuni di Cecina, Montescudaio e Riparbella per la tutela dellecosistema presente nellambito territoriale del fiume Cecina (BURT n.34 del 27/8/1997).
VISTO il successivo protocollo di intesa tra i tre Comuni e le Province di Livorno e Pisa del 1998 per la realizzazione dellANPIL Parco del fiume Cecina.
VISTI i successivi atti istitutivi dellANPIL del fiume Cecina da parte dei Comuni di Cecina (d.G.C. n.684 del 30/12/97), Montescudaio (d.G.C. n.27 del 27/3/99) e Riparbella (d.G.C. n.79 del 31/12/98 e d.G.C. n.20 del 29/2/00).
VISTO il Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Livorno approvato con Delibere del Consiglio Provinciale n. 158 del 31/07/2000 e n. 168 del 14/09/2000, verificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1082 del 17/10/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 195 del 20/12/2000.
VISTO il Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Pisa approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/02/200, verificato con Delibera di Giunta Regionale n. 730 del 14/07/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 125 del 13/09/2000.
VISTI i risultati del Progetto mercurio 2000 promosso anche dalle Province di Pisa e Livorno, che prevedeva: 1) lindividuazione delle potenziali sorgenti di diffusione ambientale del mercurio; 2) i bilanci di massa (entrate uscite); 3) un monitoraggio esteso a tutto il territorio della Val di Cecina compresa nelle Province di Pisa e Livorno, che riguardi acqua e sedimenti presenti nel Cecina e nei suoi principali affluenti ed il suolo, nonché nella fascia costiera antistante labitato di Rosignano, compresa tra Punta Righini ed il pontone Vittorio Veneto; 4) un controllo mirato sui prodotti alimentari, anche di natura ittica.
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
PREMESSO che il Ministero dellAmbiente e della Tutela del territorio e la Regione Toscana: - convengono, come riconosciuto dalla comunità internazionale, che fra i diritti fondamentali delluomo vi è quello di disporre di unacqua salubre e di una igiene adeguata, ad un prezzo sostenibile; - ritengono che tale risorsa, ed in particolare lacqua dolce, essendo un bene fragile e non rinnovabile, indispensabile alla vita, allo sviluppo ed allambiente debba essere ripartita in modo equo, conservandola nella quantità e proteggendola nella qualità; - ritengono inoltre che debba essere assicurata una gestione delle risorse idriche integrata tra tutela del suolo e tutela dellacqua; una gestione efficace secondo un approccio globale che concili il diritto alla salute, la protezione degli ecosistemi naturali e lo sviluppo socioeconomico.
CONSIDERATO che il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana per quanto di competenza: a) ritengono necessario, ai fini delladeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe per parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate alluso potabile e prevedere l individuazione delle misure di salvaguardia ed il controllo dellinquinamento da fonti diffuse per consentire e potenziare lapprovvigionamento potabile con risorse di qualità; b) ritengono necessario garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee con leliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nellambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE; c) ritengono necessario adottare, per le acque non idonee alla balneazione, tutte le misure necessarie a rimuovere le cause dellinquinamento ed il persistere di condizioni che necessitano il ricorso allesercizio delle deroghe previste dalla normativa; d) ritengono necessario tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e quelle destinate alla molluschicoltura con ladozione delle misure di protezione e di miglioramento; e) ritengono necessario, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per lintegrazione e lunificazione tra gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze; f) ritengono necessario incentivare luso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate, anche attraverso adeguate azioni normative e programmatiche, nel rispetto della diversità territoriale regionale e locale, mediante la realizzazione di sistemi che ne permettano una gestione efficiente superando anche la stagionalità dei consumi; g) ritengono strategico prevedere che in ciascun ambito territoriale prescelto dalla Regione per lattività irrigua, operi un solo soggetto istituzionale in campo programmatico e che lo stesso si avvalga per le attività di distribuzione per usi irrigui di un unico soggetto; h) ritengono strategico il risparmio idrico, anche attraverso la differenziazione della tariffa del servizio idrico integrato e del canone di concessione al prelievo, in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60/CE a tenore della quale è necessario che le politiche dellacqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, non solo per fasce dutenza, territoriali e per uso, ma anche in funzione del contenimento del consumo, come previsto dalla legge 36/94; i) ritengono necessario promuovere, anche attraverso la sperimentazione e lassistenza tecnica agli utilizzatori, tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la messa in atto di dispositivi per la lettura ed il controllo dei consumi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare lutilizzo dellacqua, assicurando anche la realizzazione di reti duali; j) ritengono strategico, ai fini della tutela e della gestione della risorsa idrica e del risparmio delle risorse primarie, il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli, civili ed industriali eventualmente valutando la fattibilità del ricorso a moderne tecniche di dissalazione dellacqua di mare per la produzione di acqua dolce per uso industriale, , al fine di assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli usi potabili e conseguentemente salvaguardare i corpi idrici superficiali attraverso la riduzione e leliminazione degli scarichi; k) ritengono utile, ai fini della tutela della risorsa idrica e del mantenimento del minimo deflusso superficiale, la riduzione del prelievo di argilla e di ghiaie dalle aree di fondovalle del fiume Cecina e dei suoi principali affluenti perseguendo la salvaguardia del materasso alluvionale come serbatoio capace di alimentare i corpi idrici superficiali nei periodi di magra; l) ritengono necessario unificare, integrare, semplificare e razionalizzare le competenze in materia di acque , prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte.
CONSIDERATO che il Bacino Regionale, nellambito delle più generali esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza delle popolazioni e di tutela del territorio, cura le azioni di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo (L.R. 91 del 11/12/1998) e che il Comitato Tecnico provvede, tra laltro, a elaborare il progetto di Piano di Bacino, le misure di salvaguardia, il bilancio idrico, i programmi di intervento.
CONSIDERATO che il Fiume Cecina, da Berignone a Ponteginori, costituisce un Sito di Importanza Regionale (SIR 67), individuato come proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC, cod. NATURA 2000 IT5170007).
CONSIDERATO che nellambito della più generale finalità di ripristino e mantenimento del ciclo naturale delle acque le Linee Guida per la predisposizione del Piano stralcio di Bacino equilibrio risorse idriche approvate dalla Conferenza di Bacino (27 marzo 2002) in sede di Conferenza di Programmazione e dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 886 del 5 Agosto 2002 pongono lobiettivo specifico di garantire il carattere di rinnovabilità della risorsa e quindi la sua disponibilità nel tempo e nello spazio, definendo sia le azioni necessarie allavvio di un percorso di risanamento ed a prevenire il manifestarsi di ulteriori criticità sia le condizioni generali di corretto governo della risorsa idrica.
CONSIDERATO che dallelaborazione del progetto di Piano Stralcio, relativamente al bacino idrogeologico del Fiume Cecina e alla fascia costiera livornese, risulta la necessità di prevedere azioni ed interventi che vadano a recuperare gli effetti negativi indotti dai prelievi in essere sul regime naturale dei deflussi, garantendo il ripristino e il mantenimento di condizioni di equilibrio del bilancio idrico nei periodi di magra, con particolare riferimento ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Toscana e le province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena intendono perseguire le finalità sopra elencate nel bacino pilota del fiume Cecina.
CONSIDERATO che le Regioni devono provvedere, entro il 31.12.2003, alla adozione ed entro il 31.12.2004 alla definitiva approvazione del Piano di Tutela delle Acque di cui allart. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, e che la Regione Toscana ha già avviato la fase di predisposizione di tale Piano con la delibera di Giunta Regionale n. 225 del 10 marzo 2003.
CONSIDERATO che, nelle more della definizione dei suddetti Piani di Tutela è auspicabile e necessario che la Regione e i soggetti competenti adottino ed attuino in via prioritaria le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio e di particolare pregio naturalistico e/o ambientale.
CONSIDERATO che comunque è necessario da parte dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, anche in pendenza dellindividuazione e del completo finanziamento degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per lattuazione del servizio idrico integrato, per lapprovvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione degli interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili.
CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue rappresenta un determinante contributo per il risparmio e la tutela ambientale delle acque superficiali e sotterranee consentendo una più agevole tutela delle acque, con particolare riferimento alle aree sensibili ed alle aree costiere risolvendo anche problemi di non balneazione e prevenendo e contrastando la risalita del cuneo salino, e che il riutilizzo delle acque reflue richiede ladeguamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli specifici limiti di impiego nonché la realizzazione di sistemi di collettamento e di invaso.
CONSIDERATO che è in corso di emanazione il Decreto di Approvazione del Piano di Completamento della Bonifica e del recupero ambientale dellarea industriale di Bagnoli e del Piano Straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di cui allart. 114, comma 20 della Legge 388/2000, (all. 2), che allart. 6 prevede lattribuzione alla Regione Toscana di circa 1,5 milioni di euro per affrontare i problemi della bonifica degli ex siti minerari dellAlta Val di Cecina.
PREMESSO che il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana ritengono necessario che le Autorità dAmbito Territoriali Ottimali superino nel più breve tempo possibile la fase di gestione transitoria del servizio nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza.
CONSIDERATO che, in base allart.4 della direttiva 2000/60/CE (informazione e consultazione pubblica), è necessario promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate allattuazione della direttiva.
TUTTO CIO PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE
Articolo 1 Recepimento delle premesse
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante del presente accordo. Per quanto non espressamente disposto, restano valide le disposizioni di cui allAccordo di Programma Integrativo stipulato in data 19 dicembre 2002, di cui il presente Accordo è integrazione.
Articolo 2 Finalità 1. Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare un complesso coordinato di azioni ed interventi finalizzati alla tutela quali-quantitativa ed al ripristino ambientale del bacino idrografico del fiume Cecina in coerenza e in attuazione della direttiva 2000/60/CE e delle linee guida predisposte per la sua implementazione. Attraverso tale esercizio lo Stato italiano intende sperimentare e diffondere metodologie chiare e semplici per limplementazione della direttiva. 2. Nellelaborare ed attuare un programma operativo di risanamento e tutela del territorio e dei corpi idrici del bacino si dovranno perseguire gli obiettivi indicati negli artt. 3, 4, 5. 3. Il presente Accordo di Programma è altresì finalizzato a favorire la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali, attraverso il cofinanziamento e, ove sussistano le condizioni, attraverso il ricorso alla finanza di progetto. 4. Il presente Accordo di Programma assicura il concerto ed il concorso finanziario dello Stato, della Regione Toscana, delle Province coinvolte, dellAutorità dAmbito Toscana Costa, dei Comuni e dei soggetti interessati per la copertura finanziaria degli interventi, nel rispetto delle specifiche modalità di impegno di tali risorse.
Articolo 3 Tutela quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei Obiettivi
1. Con il presente accordo si intende perseguire lobiettivo di assicurare lequilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nel bacino ed i diversi usi, esistenti e previsti, nel rispetto dei limiti di uso delle risorse e delle condizioni di recupero di "naturalità" dei corpi idrici. In tale ambito le parti contraenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi specifici: a) soddisfacimento dei fabbisogni idrici sullintero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse per ogni uso di idonea qualità nella priorità duso stabilità dalla legge; b) perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche attraverso la riduzione dei consumi, il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque reflue depurate e leventuale utilizzo di acqua di mare per scopi industriali; c) mantenimento della capacità naturale dei corsi dacqua di autodepurarsi e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate; d) ripristino di adeguati flussi idrici negli alvei dei corsi dacqua del bacino, con prioritario riferimento ai deflussi estivi e nel rispetto delle condizioni di naturalità; e) riduzione, regolamentazione e controllo dei prelievi ed emungimenti e la rimozione dei fattori antropici maggiormente impattanti; f) prevenzione e risanamento dei fenomeni di ingressione del cuneo salino.
Articolo 4 Obiettivi
1. Con il presente accordo si intende tutelare e ripristinare lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei che fanno parte del bacino idrografico del fiume Cecina. A tale scopo le parti contraenti si impegnano, anche attraverso il ricorso a tecniche di depurazione naturale, a perseguire i seguenti obiettivi specifici: a) salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, alla balneazione e alla vita dei pesci e dei molluschi; b) tutela delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare pregio naturalistico; c) prevenzione e riduzione dellinquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse di origine civile, agricola ed industriale.
Articolo 5 Tutela del territorio, Bonifica di siti inquinati e Attività mineraria Obiettivi
1. Con il presente accordo si intende perseguire lobiettivo di ripristinare le condizioni di fruibilità del territorio. In particolare le parti contraenti si impegnano a: a) individuare e rimuovere la contaminazione in atto o pregressa di siti, falde superficiali e profonde, sedimenti fluviali, lacuali e marini dovuta ad attività industriali, civili e minerarie; b) contrastare i processi di alterazione morfologica dellalveo dei fiumi, e salvaguardare il materasso alluvionale, attraverso la ricostituzione, per quanto possibile, delle condizioni originarie dellacquifero nelle zone escavate.
Articolo 6 Applicazione delle Linee Guida Comunitarie nel Bacino Pilota del Fiume Cecina
1. I precedenti obiettivi saranno raggiunti, tenuto conto della pianificazione a scala di bacino, attraverso lapplicazione delle linee guida prodotte dalla strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE in materia di: - identificazione dei corpi idrici - analisi delle pressioni e degli impatti - designazione dei corpi idrici fortemente modificati - classificazione dello stato delle acque interne ed identificazione delle condizioni di riferimento - tipologia e sistema di classificazione delle acque di transizione e costiere - monitoraggio - valutazione e classificazione delle acque sotterranee 2. Le parti si impegnano, in base allart.4 della direttiva 2000/60/CE (informazione e consultazione pubblica), a promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate allattuazione della direttiva e a fornire adeguata informazione al pubblico.
Articolo 7 Tutela quantitativa delle acque del Bacino Azioni 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui allart.3 e di dare attuazione alle previsioni e alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di bilancio idrico, sono individuate le seguenti azioni: a) studio idrologico del fiume Cecina e acquisizione e analisi dei regimi idraulici su base storica; b) modello idrogeologico del corpo idrico sotterraneo; c) progetto e messa in opera di una rete di monitoraggio per la caratterizzazione quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, lindividuazione delle aree maggiormente compromesse ed il controllo temporale degli effetti determinati dagli interventi di risanamento; d) censimento, classificazione e quantificazione delle derivazioni; e) realizzazione di un sistema informativo automatizzato relativo alle derivazioni superficiali e sotterranee coordinato con le attività di cui allart.13; f) installazione di contatori per la misura delle quantità di acqua effettivamente prelevate; g) determinazione del bilancio idrico di bacino e del minimo deflusso vitale; h) analisi della sostenibilità degli usi idrici nel bacino e selezione di misure di risparmio idrico e uso plurimo delle acque quali: adozione di processi produttivi meno idroesigenti, riutilizzo delle acque reflue depurate, impiego di acqua di mare desalinizzata, pratiche irrigue a basso consumo idrico, ripristino di tecniche tradizionali per lo stoccaggio di acque meteoriche; i) piena attuazione delle nuove competenze amministrative in materia di concessioni di derivazione ed attingimento; j) definizione e applicazione di interventi finalizzati a contrastare lintrusione del cuneo salino nella pianura costiera. 2. Le risorse già individuate per lattuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella A.
Articolo 8 Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei dallinquinamento da fonti puntuali (urbane ed industriali) Azioni
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui allart. 4, in relazione alla tutela dallinquinamento da fonti puntuali di origine urbana, in aggiunta rispetto a quanto previsto allart. 10 del presente Accordo, sono individuate le seguenti azioni a) censimento e catasto degli scarichi di origine urbana comprendente: ? localizzazione informatizzata e georeferenziata; ? caratterizzazione quantitativa e qualitativa, ? identificazione dei corpi ricettori; b) analisi delle pressioni e degli impatti determinati da fonti di inquinamento puntuali di origine urbana. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, con riferimento allinquinamento da fonti puntuali di origine industriale, sono individuate le seguenti azioni: a) censimento e catasto degli scarichi di origine industriale comprendente: ? localizzazione informatizzata e georeferenziata; ? caratterizzazione quantitativa e qualitativa, ? identificazione dei corpi ricettori; ? tecniche impiegate nella gestione e nello smaltimento dei reflui; b) analisi delle pressioni e degli impatti determinati da fonti di inquinamento puntuali di origine industriale; c) definizione e applicazione di misure di prevenzione e riduzione dellinquinamento da fonti puntuali di origine industriale, attraverso il ricorso alle migliori tecnologie di trattamento disponibili (BAT); d) supporto allinnovazione dei cicli produttivi mediante lapplicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare limpiego delle sostanze pericolose secondo quanto previsto dalla direttiva 76/464/CEE; e) definizione di limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose in termini di concentrazioni massime ammissibili e di flusso di massa, nellambito dellautorizzazione allo scarico ovvero dellautorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs 372/1999 ed in conformità agli specifici obiettivi di qualità di cui allart. 4 del decreto legislativo 152/99 previsti nei Piani di Tutela; f) definizione del quadro di riferimento necessario alla predisposizione di specifici accordi integrativi con le aziende chiamate allapplicazione di limiti allo scarico più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 152/99. 3. Per lattuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono individuate inoltre le seguenti azioni: a) implementazione di modelli per lanalisi del trasporto degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranei ai fini di correlare lo stato di qualità del corpo idrico con la fonte inquinante e verificare in termini revisionali lefficacia degli interventi di risanamento; b) valutazione del rischio e analisi predittiva. 4. Le risorse già individuate per lattuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella B.
Articolo 9 Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei dallinquinamento da fonti diffuse Azioni
1. Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dallinquinamento da fonti diffuse dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché delle acque costiere e marine, sono individuate le seguenti azioni: a) individuazione e censimento delle fonti diffuse di inquinamento e perimetrazione delle aree interessate; b) calcolo dei carichi inquinanti prodotti in agricoltura (fertilizzanti e fitofarmaci) e nelle aree urbane (dilavamento delle superfici impermeabili); c) individuazione delle zone vulnerabili conformemente ai criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione; d) elaborazione ed impiego di modelli per la valutazione del rischio di inquinamento e per lanalisi predittiva; e) adozione ed applicazione dei programmi di azione necessari a prevenire linquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole; f) adozione di pratiche gestionali finalizzate alla riduzione dei rilasci di azoto e delle sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci, nellambito delle misure agro-ambientali e della buona pratica agricola di cui al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e del regime di monitoraggio e controllo previsto dal Marchio Agriqualità; g) monitoraggio dei programmi di azione; h) intercettazione delle acque di dilavamento dei suoli agricoli al fine di ridurre gli apporti di nutrienti, fitofarmaci e solidi sospesi; i) realizzazione di ecosistemi filtro a monte della confluenza dei canali di bonifica nei corpi idrici ricettori; j) manutenzione, gestione e controllo del reticolo dei canali di bonifica al fine di prevenire fenomeni di accumulo di sostanza organica marcescente e di sversamento abusivo di rifiuti liquidi o solidi; k) implementazione delle migliori pratiche gestionali (BMP) per il contenimento dellinquinamento diffuso di origine urbana dovuto al dilavamento delle superfici impermeabili.
Articolo 10 Attuazione degli interventi infrastrutturali del servizio idrico integrato Azioni 1. Ai fini di garantire la gestione delle risorse idriche in tutti i comuni del bacino e di limitare e prevenire linquinamento dei corpi idrici da fonti puntuali di origine urbana, nel rispetto delle previsioni dei Piani d Ambito, sono individuate le seguenti azioni: a) aggiornamento dei dati sullo stato di completezza e di adeguatezza del sistema infrastrutturale relativo ai sistemi di approvvigionamento, alle reti di distribuzione, alle reti fognarie e ai sistemi depurativi e redazione di una carta degli agglomerati e delle reti; b) realizzazione di interventi nel settore acquedottistico; c) realizzazione, completamento e/o ammodernamento delle reti fognarie e dei sistemi depurativi, dando priorità alle aree di particolare pregio o criticità ambientale; d) riutilizzo delle acque reflue depurate; 2. Le risorse già individuate per lattuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella C.
Articolo 11 Bonifica di siti inquinati e ripristino ambientale Azioni
1. Al fine di tutelare la salute umana e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui allart. 5 sono individuate le seguenti azioni: a) supporto, nel rispetto delle procedure in corso, alla gestione degli interventi di caratterizzazione, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza di emergenza e permanente, in conformità a quanto stabilito nel D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, con particolare riferimento ai siti dellex deposito di colemanite in località Larderello del Comune di Pomarance, dei pozzi del Cantiere Canova nel Comune di Pomarance e del Botro S. Marta nel Comune di Volterra, notificati ai sensi dellart. 9 comma 3 del D.M. 471/99; b) disinquinamento, in particolare da mercurio, nei sedimenti del Fiume Cecina e dei suoi affluenti; c) salvaguardia e ripristino delle condizioni morfologiche degli alvei fluviali con particolare riferimento agli effetti delle attività di escavo di inerti. 2. Le risorse già individuate per lattuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella D.
Articolo 12 Attività sperimentali
1. Al fine di garantire luso corretto e razionale delle risorse del territorio, anche attraverso lutilizzo di tecniche e metodologie innovative, le parti contraenti si impegnano a promuovere attività coordinate di ricerca nei seguenti campi: ¾ risparmio idrico ¾ sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse geotermiche; ¾ rinaturalizzazione fluviale; ¾ fitodepurazione e trattamenti appropriati; ¾ riqualificazione ambientale dei siti fortemente compromesse da attività antropiche pregresse (ex-cave, ex-aree di stoccaggio dei rifiuti, ecc.); ¾ tecnologie ed applicazioni informatiche innovative.
Articolo 13 Sistema Informativo Territoriale di supporto Azioni 1. Al fine di provvedere ad una gestione uniforme ed integrata dei dati prodotti durante lattuazione dellaccordo, sono individuate le seguenti azioni: a) acquisizione delle serie storiche di dati, loro georeferenziazione e interpretazione; b) organizzazione dei dati esistenti e di quelli prodotti durante le attività; c) realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale coerente ed integrato con il SIT della Regione Toscana e delle Province, il SINA e con il SIRA, gestito dall ARPAT, ed, eventualmente con altri sistemi informativi basati su standard internet, massimizzando l utilizzazione delle informazioni già esistenti d) elaborazione dei dati e gestione della attività necessarie alla corretta attuazione dellAccordo. 2. Le attività di cui al comma 1 potranno essere implementate attraverso il coinvolgimento di esperti qualificati e limpiego di tecnologie ed applicazioni informatiche innovative. 3. Il Sistema Informativo Territoriale di supporto dell Accordo ha sede presso il Tavolo di Coordinamento Permanente anche al fine di facilitarne le funzioni previste dall art. 14 e reso accessibile a tutti i soggetti firmatari.
Articolo 14 Coordinamento delle attività previste dall'Accordo di Programma Quadro
1. Al fine di coordinare e indirizzare le attività dellattuazione dellAccordo, è istituito un Tavolo di Coordinamento Permanente presso il comune di Cecina. 2. Il Tavolo di Coordinamento Permanente è composto dai soggetti sottoscrittori dellAccordo, nonché dal responsabile dellattuazione dellAccordo, di cui allart. 15, ed è presieduto dal Direttore Generale del Servizio Tutela Acque Interne del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 3. La Segreteria del Tavolo di Coordinamento Permanente è affidata al Sindaco del Comune di Cecina. 4. Il Tavolo di Coordinamento Permanente definisce al proprio interno lottimale organizzazione del lavoro e si riunisce secondo necessità. 5. I soggetti responsabili dellattuazione dei singoli interventi risultano in ragione delle rispettive competenze istituzionali.
Articolo 15 1. Ai fini del monitoraggio e della vigilanza sullattuazione del presente Accordo come soggetto responsabile dellAccordo viene individuato Dott. Roberto Forzieri nella sua qualità di Coordinatore del Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali. 2. Il responsabile dellattuazione dellAccordo ha il compito di: a) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni ricomprese nellAccordo, attivando gli strumenti organizzativi necessari alla sua attuazione; b) monitorare gli interventi di attuazione secondo le indicazioni del Tavolo di Coordinamento Permanente, di cui allart. 14; c) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti allAccordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dallarticolo 17 del presente Accordo; d) raccogliere le informazioni sullandamento dellattuazione degli adempimenti previsti. 3. Il responsabile dellaccordo presenterà, con cadenza semestrale, al Tavolo di Coordinamento di cui all. art. 14 una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, evidenziandone i risultati anche al fine di completare gli adempimenti previsti allart.19 dellAccordo di Programma Quadro del 19.12.02. 4. Il responsabile dellattuazione dellAccordo si avvale del Tavolo di Coordinamento di cui allart. 14.
Articolo 16 Quadro finanziario
1. Le risorse finanziarie già individuate per lattuazione del presente accordo sono riassunte nel Quadri 1 e 2 riportati in allegato. 2. Il quadro finanziario dellAccordo sarà completato entro quattro mesi dalla firma dello stesso da parte dei Soggetti Sottoscrittori, in sede di Tavolo di Coordinamento Permanente, alla luce dellesito delle attività ricognitive attualmente in corso. 3. Nelle more del completamento del quadro finanziario di cui al comma 2, saranno comunque avviate o continuate le azioni già coperte da finanziamento, nonché le attività la cui realizzazione è prevista dalla vigente normativa e non richiede impegni finanziari aggiuntivi o straordinari. 4. Il quadro delle azioni ed attività di cui al comma 3 è riportato nella tabella E allegata. Articolo 17 1. E istituito il forum del bacino del fiume Cecina in attuazione dellart. 4 della direttiva 2000/60/CE con funzione di diffusione delle informazioni e per la consultazione pubblica sulle materie del presente accordo. 2. Il forum ha sede presso il Tavolo di Coordinamento.
Articolo 18 Inerzie, ritardi e inadempienze
1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 2. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. 3. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti. 4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Tavolo di Coordinamento Permanente formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva. 5. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Tavolo di Coordinamento Permanente propone al titolare dei fondi la revoca del finanziamento.
Articolo 19 Disposizioni generali
1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. Ladesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
Cecina, ..
il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio, rappresentato da ; la Regione Toscana, rappresentata da .; la Provincia di Livorno, rappresentata da .. ..; la Provincia di Pisa, rappresentata da .. ..; la Provincia di Siena, rappresentata da .. ..; la Provincia di Grosseto, rappresentata da .. ..; il Comune di Bibbona, rappresentato da .. ..; il Comune di Casale Marittimo, rappresentato da .. ..; il Comune di Casole dElsa , rappresentato da .. ..; il Comune di Castagneto Carducci, rappresentato da .. ..; il Comune di Castellina Marittima, rappresentato da .. ..; il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, rappresentato da .. ..; il Comune di Cecina, rappresentato da .. ..; il Comune di Guardistallo, rappresentato da .. ..; il Comune di Massa Marittima, rappresentato da .. ..; il Comune di Montecatini di Val di Cecina, rappresentato da .. ..; il Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato da .. ..; il Comune di Montescudaio, rappresentato da .. ..; il Comune di Monteverdi Marittimo, rappresentato da .. ..; il Comune di Montieri, rappresentato da .. ..; il Comune di Pomarance, rappresentato da .. ..; il Comune di Radicondoli, rappresentato da .. ..; il Comune di Riparbella, rappresentato da .. ..; il Comune di Sassetta, rappresentato da .. ..; il Comune di Volterra, rappresentato da .. ..; la Comunita Montana della Val di Cecina rappresentata da la Conferenza del Bacino Toscana Costa rappresentata da .; lAutorita di Ambito Territoriale Ottimale n. 5Toscana Costa, rappresentata da ; lAutorita di Ambito Territoriale Ottimale n. 6Ombrone, rappresentata da ; lARPAT, rappresentata da .
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