WFD - Water Framework Directive

Applicazione sperimentale della
Direttiva quadro sull'acqua 2000/60/CE
(WFD)
nel bacino pilota del fiume Cecina (PRB)

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE
NEL BACINO DEL FIUME CECINA
IN QUALITA’ DI BACINO PILOTA



 

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

E

LA REGIONE TOSCANA

LA PROVINCIA DI LIVORNO

LA PROVINCIA DI PISA

LA PROVINCIA DI SIENA

LA PROVINCIA DI GROSSETO

I COMUNI DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME CECINA

LA COMUNITA’ MONTANA VAL DI CECINA

LA CONFERENZA DI BACINO TOSCANA COSTA

L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 – TOSCANA COSTA

L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 - OMBRONE

L’ ARPAT

PER L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE NEL BACINO DEL FIUME CECINA IN QUALITA’ DI BACINO PILOTA

Cecina, 26 Maggio 2003

RIFERIMENTI ALLA PROGAMMAZIONE NEGOZIATA STATO – REGIONE

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante “Disciplina della programmazione negoziata”.

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Toscana, approvata dal CIPE in data 19 febbraio 1999 e sottoscritta il 3 marzo 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e di modi per la sottoscrizione degli accordi stessi.

VISTO l’Accordo di Programma Quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., il Ministero dell’Interno e la Regione Toscana, finalizzato, fra l’altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela nonché tutela e valorizzazione dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno.

VISTO l’Accordo di Programma integrativo all’Accordo di Programma di cui al precedente comma stipulato in data 12 dicembre 2000 tra i Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Toscana.

VISTO l’Accordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo, ARPA Toscana e Azienda Solvay di Rosignano siglato in data 25 luglio 2002.

VISTO l’Accordo di Programma integrativo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche stipulato il 19 dicembre 2002 dai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Toscana.

RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CE del 16/12/2001 finalizzata alla istituzione di un quadro per la protezione delle acque.

VISTA la strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE, in applicazione della quale sono state approvate dalla Commissione Europea, dai Direttori delle Acque degli Stati Membri e dalla Norvegia a Copenhagen il 21–22 novembre 2002, le linee guida per l’implementazione e l’attuazione della stessa.

CONSIDERATO che la suddetta strategia prevede l’applicazione delle linee guida in bacini pilota con la finalità di testarne la validità e l’efficacia.

VISTO l’art. 5 dell’Accordo per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche che individua il Bacino del Cecina quale Bacino pilota all’interno della strategia comune per l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE, stipulando un apposito Accordo integrativo per la realizzazione di interventi di tutela risanamento e bonifica.

CONSIDERATO che il bacino del F. Cecina è stato proposto ed accettato quale bacino pilota per la sperimentazione della Direttiva Comunitaria suddetta, ovvero quale ambito fisico nel quale definire un piano di gestione integrata, finalizzato a garantire il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi comunitari in materia di acque.

CONSIDERATO che all’obiettivo concorrono molteplici azioni ed attività svolte da soggetti diversi in relazione alle specifiche competenze in materia di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse e di governo del territorio.

VISTE le direttive comunitarie: 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione, 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico, 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.

VISTO il quadro di riferimento comunitario in materia di prevenzione dell’inquinamento e, in particolare, il Quinto Programma di Azione a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile (COM 92/23), il Sesto Programma di Azione per lo Sviluppo Sostenibile (COM 2001/31), la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente gli accordi in materia di ambiente del 27 novembre 1996 (COM 96-561) e la Raccomandazione della Commissione Europea concernente accordi ambientali che attuano Direttive Comunitarie, del 9 dicembre 1996, che riconoscono il ruolo degli strumenti negoziali ai fini del raggiungimento di obiettivi ambientali e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

RIFERIMENTI NORMATIVI STATALI

VISTO l’art. 12 bis del regio decreto 1775/33 sui criteri di rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua, così come introdotto dal D.Lgs. 275/93 e modificato dal D.Lgs. 152/99.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i. che fissa i requisiti chimici, fisici, microbiologici e biologici per l’idoneità delle acque alla balneazione

VISTA la Legge n. 36 del 5/1/1994, “Disposizioni in materia di risorse idriche” e in particolare quanto indicato agli artt. 1, 2, 3, 5 circa la definizione di acque pubbliche, le priorità e le modalità d’uso, la definizione di equilibrio di bilancio e le modalità del risparmio idrico.

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per le determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36.

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 dell'11.05.99, e, in particolare gli obiettivi per la tutela delle acque indicati all’art. 1.

VISTO il decreto 4 agosto 1999, n.372 che prevede che, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale, gli stabilimenti industriali di cui all’allegato 1 del medesimo decreto applichino le migliori tecniche disponibili secondo precise scadenze.

VISTO il decreto legislativo 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”, cosi come modificato dall’art.35 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002).

VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”.

VISTO l’Accordo del 12 dicembre 2002 tra Governo e Regioni contenente le “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e sui criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 152/99.

VISTO l’art. 114 comma 20 della L. 388/00.

VISTA la delibera del CIPE 36/2002 che assegna alle regioni risorse per interventi nelle aree depresse.

PRESO ATTO che è in corso di definizione con la Regione Toscana un Protocollo aggiuntivo per la realizzazione di interventi nelle aree depresse nei settori di acquedotto, fognatura e depurazione, volto ad integrare le risorse già stanziate con l’Accordo di programma quadro del 19.12.2002 con le risorse di cui alla suddetta delibera CIPE 36/2002.

VISTA la normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti, D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.

VISTO il Decreto Ministeriale n° 471 del 25/10/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 1995, ‘Norme per il governo del territorio’.

VISTA la Legge Regionale Toscana 21 luglio 1995 n. 81, “Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche” e la Legge Regionale Toscana 4 aprile 1997 n. 26 “Norme di indirizzo per l’organizzazione del Servizio idrico Integrato”, in attuazione degli artt. 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” come modificata dalla L.R. 29 del 26 luglio 2002.

Vista la L.R. n. 91 del 11 dicembre 1998 “Norme per la difesa del suolo“ che, tra l’altro, istituisce il bacino regionale Toscana Costa e identifica la regione quale Autorità di Bacino.

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 relativo alle Norme sullo scarico di acque reflue, ed il relativo regolamento regionale di attuazione

VISTO il “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali” approvato con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 32/r del 17/07/2001.

VISTA la Legge Regionale n 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica” che affida alle Province la competenza per l’attuazione delle misure di conservazione e prevede l’approvazione di piani di gestione specifici.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI REGIONALI

VISTI i piani e gli obiettivi su scala di bacino Idrografico stabiliti dalla Regione in qualità di Autorità di Bacino Regionale Toscana Costa; e in particolare:

- il Piano di Assetto Idrogeologico del ‘Bacino Toscana Costa’ adottato con D.G.R. n.831 del 23/7/01;

- il “Progetto strategico per il riequilibrio idrogeologico del Bacino del Fiume Cecina con rinaturalizzazione d’alveo e recupero degli ecosistemi fluviali”, finanziato con D.P.R. 915/2001, n. 331;

- le Linee Guida per la predisposizione del “Piano stralcio di Bacino equilibrio risorse idriche” approvate dalla Conferenza di Bacino (27 marzo 2002) in sede di “Conferenza di Programmazione” e dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 886 del 5 Agosto 2002, rispetto alle quali sono in corso attività di uno specifico gruppo tecnico di progettazione;

- gli obiettivi a scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità di interventi definiti dal bacino Toscana Costa

- i pronunciamenti del Comitato Tecnico di Bacino relativi alla situazione di crisi idrica nel bacino del Cecina e gli atti da essi derivati, tra cui:

· misure di salvaguardia finalizzate al divieto di escavazione e di asportazione di materiale inerte nel Bacino del Fiume Cecina, (D.G.R. 114 del 7/2/00 e D.G.R. 269 del 19/3/2001);

· criterio del mantenimento delle portate naturali del periodo estivo (Protocollo di Intesa relativo all’Accordo Eti-Solvay, 26/7/2001) e conseguenti determinazioni del Comitato Tecnico di bacino (3/4/2002 e 3/6/2002).

VISTI i Programmi Stralcio predisposti entro i termini prescritti dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali n. 5 – Toscana Costa e n. 6 – Ombrone, in attuazione dell’art. 141, comma 4 della citata L. 388/2000, con particolare riferimento agli interventi ricadenti nell’area del Bacino del fiume Cecina.

VISTI i programmi degli interventi ed i programmi economico-finanziari (Piani di Ambito) predisposti ed approvati in forma definitiva dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali n. 5 – Toscana Costa e n. 6 – Ombrone, ai sensi dell’art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n.36, con particolare riferimento agli interventi ricadenti nell’area del Bacino del fiume Cecina.

VISTA la delibera di giunta regionale toscana n. 225 del 10 marzo 2003, con la quale sono stati approvati:

(a) i criteri di individuazione e l’elenco dei corpi idrici significativi;

(b) il Piano di rilevamento dello stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee ed a specifica destinazione;

(c) le direttive per il monitoraggio degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali,

(d) il Piano per l’acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque detsinate al consumo umano;

affidando all’ARPAT l’incarico dell’attuazione dei piani di monitoraggio di cui alle lettere b) e c) sopra indicate.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti – primo stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 88 del 07/05/1998.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 385 del 21/12/1999.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 384 del 21/12/1999.

CONSIDERATO che è opportuno procedere, al fine di perseguire la complessiva tutela ambientale e fruibilità del territorio, all’approfondimento dell’eventuale stato di inquinamento dei suoli, delle acque superficiali-sotterranee e dei sedimenti dei corsi d’acqua, con l’obbiettivo di identificare le aree ove procedere agli eventuali interventi di bonifica, prendendo prioritariamente in esame i siti già identificati nel Piano regionale di settore e quelli, a vario titolo, segnalati.

VISTO il Piano di Gestione Sperimentale del SIR 67 “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori”.

RIFERIMENTI NORMATIVI e PROGRAMMATICI PROVINCIALI E COMUNALI

VISTI i Piani Territoriali di Coordinamento già approvati dalle province competenti e tenuto conto dei Piani Strutturali e degli altri strumenti urbanistici comunali.

VISTO l’accordo di programma approvato dai Comuni di Cecina, Montescudaio e Riparbella per la tutela dell’ecosistema presente nell’ambito territoriale del fiume Cecina (BURT n.34 del 27/8/1997).

VISTO il successivo protocollo di intesa tra i tre Comuni e le Province di Livorno e Pisa del 1998 per la realizzazione dell’ANPIL “Parco del fiume Cecina”.

VISTI i successivi atti istitutivi dell’ANPIL del fiume Cecina da parte dei Comuni di Cecina (d.G.C. n.684 del 30/12/97), Montescudaio (d.G.C. n.27 del 27/3/99) e Riparbella (d.G.C. n.79 del 31/12/98 e d.G.C. n.20 del 29/2/00).

VISTO il Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Livorno approvato con Delibere del Consiglio Provinciale n. 158 del 31/07/2000 e n. 168 del 14/09/2000, verificato con Delibera di Giunta Regionale n. 1082 del 17/10/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 195 del 20/12/2000.

VISTO il Piano provinciale di gestione dei rifiuti di Pisa approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/02/200, verificato con Delibera di Giunta Regionale n. 730 del 14/07/2000 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 125 del 13/09/2000.

VISTI i risultati del “Progetto mercurio 2000” promosso anche dalle Province di Pisa e Livorno, che prevedeva:

1) l’individuazione delle potenziali sorgenti di diffusione ambientale del mercurio;

2) i bilanci di massa (entrate uscite);

3) un monitoraggio esteso a tutto il territorio della Val di Cecina compresa nelle Province di Pisa e Livorno, che riguardi acqua e sedimenti presenti nel Cecina e nei suoi principali affluenti ed il suolo, nonché nella fascia costiera antistante l’abitato di Rosignano, compresa tra Punta Righini ed il pontone Vittorio Veneto;

4) un controllo mirato sui prodotti alimentari, anche di natura ittica.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

PREMESSO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Toscana:

- convengono, come riconosciuto dalla comunità internazionale, che fra i diritti fondamentali dell’uomo vi è quello di disporre di un’acqua salubre e di una igiene adeguata, ad un prezzo sostenibile;

- ritengono che tale risorsa, ed in particolare l’acqua dolce, essendo un bene fragile e non rinnovabile, indispensabile alla vita, allo sviluppo ed all’ambiente debba essere ripartita in modo equo, conservandola nella quantità e proteggendola nella qualità;

- ritengono inoltre che debba essere assicurata una gestione delle risorse idriche integrata tra tutela del suolo e tutela dell’acqua; una gestione efficace secondo un approccio globale che concili il diritto alla salute, la protezione degli ecosistemi naturali e lo sviluppo socioeconomico.

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana per quanto di competenza:

a) ritengono necessario, ai fini dell’adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe per parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all’uso potabile e prevedere l’ individuazione delle misure di salvaguardia ed il controllo dell’inquinamento da fonti diffuse per consentire e potenziare l’approvvigionamento potabile con risorse di qualità;

b) ritengono necessario garantire la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l’eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell’ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;

c) ritengono necessario adottare, per le acque non idonee alla balneazione, tutte le misure necessarie a rimuovere le cause dell’inquinamento ed il persistere di condizioni che necessitano il ricorso all’esercizio delle deroghe previste dalla normativa;

d) ritengono necessario tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e quelle destinate alla molluschicoltura con l’adozione delle misure di protezione e di miglioramento;

e) ritengono necessario, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per l’integrazione e l’unificazione tra gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;

f) ritengono necessario incentivare l’uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate, anche attraverso adeguate azioni normative e programmatiche, nel rispetto della diversità territoriale regionale e locale, mediante la realizzazione di sistemi che ne permettano una gestione efficiente superando anche la stagionalità dei consumi;

g) ritengono strategico prevedere che in ciascun ambito territoriale prescelto dalla Regione per l’attività irrigua, operi un solo soggetto istituzionale in campo programmatico e che lo stesso si avvalga per le attività di distribuzione per usi irrigui di un unico soggetto;

h) ritengono strategico il risparmio idrico, anche attraverso la differenziazione della tariffa del servizio idrico integrato e del canone di concessione al prelievo, in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60/CE a tenore della quale è necessario che le politiche dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, non solo per fasce d’utenza, territoriali e per uso, ma anche in funzione del contenimento del consumo, come previsto dalla legge 36/94;

i) ritengono necessario promuovere, anche attraverso la sperimentazione e l’assistenza tecnica agli utilizzatori, tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la messa in atto di dispositivi per la lettura ed il controllo dei consumi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, assicurando anche la realizzazione di reti duali;

j) ritengono strategico, ai fini della tutela e della gestione della risorsa idrica e del risparmio delle risorse primarie, il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli, civili ed industriali eventualmente valutando la fattibilità del ricorso a moderne tecniche di dissalazione dell’acqua di mare per la produzione di acqua dolce per uso industriale, , al fine di assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli usi potabili e conseguentemente salvaguardare i corpi idrici superficiali attraverso la riduzione e l’eliminazione degli scarichi;

k) ritengono utile, ai fini della tutela della risorsa idrica e del mantenimento del minimo deflusso superficiale, la riduzione del prelievo di argilla e di ghiaie dalle aree di fondovalle del fiume Cecina e dei suoi principali affluenti perseguendo la salvaguardia del materasso alluvionale come serbatoio capace di alimentare i corpi idrici superficiali nei periodi di magra;

l) ritengono necessario unificare, integrare, semplificare e razionalizzare le competenze in materia di acque , prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte.

CONSIDERATO che il Bacino Regionale, nell’ambito delle più generali esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza delle popolazioni e di tutela del territorio, cura le azioni di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo (L.R. 91 del 11/12/1998) e che il Comitato Tecnico provvede, tra l’altro, a elaborare il progetto di Piano di Bacino, le misure di salvaguardia, il bilancio idrico, i programmi di intervento.

CONSIDERATO che il Fiume Cecina, da Berignone a Ponteginori, costituisce un Sito di Importanza Regionale (SIR 67), individuato come proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC, cod. NATURA 2000 IT5170007).

CONSIDERATO che nell’ambito della più generale finalità di ripristino e mantenimento del ciclo naturale delle acque le Linee Guida per la predisposizione del “Piano stralcio di Bacino equilibrio risorse idriche” approvate dalla Conferenza di Bacino (27 marzo 2002) in sede di “Conferenza di Programmazione” e dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 886 del 5 Agosto 2002 pongono l’obiettivo specifico di garantire il carattere di rinnovabilità della risorsa e quindi la sua disponibilità nel tempo e nello spazio, definendo sia le azioni necessarie all’avvio di un percorso di risanamento ed a prevenire il manifestarsi di ulteriori criticità sia le condizioni generali di corretto governo della risorsa idrica.

CONSIDERATO che dall’elaborazione del progetto di Piano Stralcio, relativamente al bacino idrogeologico del Fiume Cecina e alla fascia costiera livornese, risulta la necessità di prevedere azioni ed interventi che vadano a recuperare gli effetti negativi indotti dai prelievi in essere sul regime naturale dei deflussi, garantendo il ripristino e il mantenimento di condizioni di equilibrio del bilancio idrico nei periodi di magra, con particolare riferimento ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Toscana e le province di Pisa, Livorno, Grosseto e Siena intendono perseguire le finalità sopra elencate nel bacino pilota del fiume Cecina.

CONSIDERATO che le Regioni devono provvedere, entro il 31.12.2003, alla adozione ed entro il 31.12.2004 alla definitiva approvazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all’art. 44 del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, e che la Regione Toscana ha già avviato la fase di predisposizione di tale Piano con la delibera di Giunta Regionale n. 225 del 10 marzo 2003.

CONSIDERATO che, nelle more della definizione dei suddetti Piani di Tutela è auspicabile e necessario che la Regione e i soggetti competenti adottino ed attuino in via prioritaria le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio e di particolare pregio naturalistico e/o ambientale.

CONSIDERATO che comunque è necessario da parte dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, anche in pendenza dell’individuazione e del completo finanziamento degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l’attuazione del servizio idrico integrato, per l’approvvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione degli interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili.

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue rappresenta un determinante contributo per il risparmio e la tutela ambientale delle acque superficiali e sotterranee consentendo una più agevole tutela delle acque, con particolare riferimento alle aree sensibili ed alle aree costiere risolvendo anche problemi di non balneazione e prevenendo e contrastando la risalita del cuneo salino, e che il riutilizzo delle acque reflue richiede l’adeguamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli specifici limiti di impiego nonché la realizzazione di sistemi di collettamento e di invaso.

CONSIDERATO che è in corso di emanazione il Decreto di Approvazione del Piano di Completamento della Bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli e del Piano Straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di cui all’art. 114, comma 20 della Legge 388/2000, (all. 2), che all’art. 6 prevede l’attribuzione alla Regione Toscana di circa 1,5 milioni di euro per affrontare i problemi della bonifica degli ex siti minerari dell’Alta Val di Cecina.

PREMESSO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Toscana ritengono necessario che le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali superino nel più breve tempo possibile la fase di gestione transitoria del servizio nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza.

CONSIDERATO che, in base all’art.4 della direttiva 2000/60/CE (informazione e consultazione pubblica), è necessario promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante del presente accordo. Per quanto non espressamente disposto, restano valide le disposizioni di cui all’Accordo di Programma Integrativo stipulato in data 19 dicembre 2002, di cui il presente Accordo è integrazione.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare un complesso coordinato di azioni ed interventi finalizzati alla tutela quali-quantitativa ed al ripristino ambientale del bacino idrografico del fiume Cecina in coerenza e in attuazione della direttiva 2000/60/CE e delle linee guida predisposte per la sua implementazione. Attraverso tale esercizio lo Stato italiano intende sperimentare e diffondere metodologie chiare e semplici per l’implementazione della direttiva.

2. Nell’elaborare ed attuare un programma operativo di risanamento e tutela del territorio e dei corpi idrici del bacino si dovranno perseguire gli obiettivi indicati negli artt. 3, 4, 5.

3. Il presente Accordo di Programma è altresì finalizzato a favorire la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali, attraverso il cofinanziamento e, ove sussistano le condizioni, attraverso il ricorso alla finanza di progetto.

4. Il presente Accordo di Programma assicura il concerto ed il concorso finanziario dello Stato, della Regione Toscana, delle Province coinvolte, dell’Autorità d’Ambito Toscana Costa, dei Comuni e dei soggetti interessati per la copertura finanziaria degli interventi, nel rispetto delle specifiche modalità di impegno di tali risorse.

Articolo 3

Tutela quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Obiettivi

1. Con il presente accordo si intende perseguire l’obiettivo di assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nel bacino ed i diversi usi, esistenti e previsti, nel rispetto dei limiti di uso delle risorse e delle condizioni di recupero di "naturalità" dei corpi idrici.

In tale ambito le parti contraenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

a) soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull’intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse per ogni uso di idonea qualità nella priorità d’uso stabilità dalla legge;

b) perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche attraverso la riduzione dei consumi, il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque reflue depurate e l’eventuale utilizzo di acqua di mare per scopi industriali;

c) mantenimento della capacità naturale dei corsi d’acqua di autodepurarsi e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;

d) ripristino di adeguati flussi idrici negli alvei dei corsi d’acqua del bacino, con prioritario riferimento ai deflussi estivi e nel rispetto delle condizioni di naturalità;

e) riduzione, regolamentazione e controllo dei prelievi ed emungimenti e la rimozione dei fattori antropici maggiormente impattanti;

f) prevenzione e risanamento dei fenomeni di ingressione del cuneo salino.

Articolo 4
Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Obiettivi

1. Con il presente accordo si intende tutelare e ripristinare lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei che fanno parte del bacino idrografico del fiume Cecina.

A tale scopo le parti contraenti si impegnano, anche attraverso il ricorso a tecniche di depurazione naturale, a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

a) salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, alla balneazione e alla vita dei pesci e dei molluschi;

b) tutela delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare pregio naturalistico;

c) prevenzione e riduzione dell’inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse di origine civile, agricola ed industriale.

Articolo 5

Tutela del territorio, Bonifica di siti inquinati e Attività mineraria

Obiettivi

1. Con il presente accordo si intende perseguire l’obiettivo di ripristinare le condizioni di fruibilità del territorio. In particolare le parti contraenti si impegnano a:

a) individuare e rimuovere la contaminazione in atto o pregressa di siti, falde superficiali e profonde, sedimenti fluviali, lacuali e marini dovuta ad attività industriali, civili e minerarie;

b) contrastare i processi di alterazione morfologica dell’alveo dei fiumi, e salvaguardare il materasso alluvionale, attraverso la ricostituzione, per quanto possibile, delle condizioni originarie dell’acquifero nelle zone escavate.

Articolo 6

Applicazione delle Linee Guida Comunitarie nel Bacino Pilota del Fiume Cecina

1. I precedenti obiettivi saranno raggiunti, tenuto conto della pianificazione a scala di bacino, attraverso l’applicazione delle linee guida prodotte dalla strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE in materia di:

- identificazione dei corpi idrici

- analisi delle pressioni e degli impatti

- designazione dei corpi idrici fortemente modificati

- classificazione dello stato delle acque interne ed identificazione delle condizioni di riferimento

- tipologia e sistema di classificazione delle acque di transizione e costiere

- monitoraggio

- valutazione e classificazione delle acque sotterranee

2. Le parti si impegnano, in base all’art.4 della direttiva 2000/60/CE (informazione e consultazione pubblica), a promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva e a fornire adeguata informazione al pubblico.

Articolo 7

Tutela quantitativa delle acque del Bacino

Azioni

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art.3 e di dare attuazione alle previsioni e alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di bilancio idrico, sono individuate le seguenti azioni:

a) studio idrologico del fiume Cecina e acquisizione e analisi dei regimi idraulici su base storica;

b) modello idrogeologico del corpo idrico sotterraneo;

c) progetto e messa in opera di una rete di monitoraggio per la caratterizzazione quali-quantitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l’individuazione delle aree maggiormente compromesse ed il controllo temporale degli effetti determinati dagli interventi di risanamento;

d) censimento, classificazione e quantificazione delle derivazioni;

e) realizzazione di un sistema informativo automatizzato relativo alle derivazioni superficiali e sotterranee coordinato con le attività di cui all’art.13;

f) installazione di contatori per la misura delle quantità di acqua effettivamente prelevate;

g) determinazione del bilancio idrico di bacino e del minimo deflusso vitale;

h) analisi della sostenibilità degli usi idrici nel bacino e selezione di misure di risparmio idrico e uso plurimo delle acque quali: adozione di processi produttivi meno idroesigenti, riutilizzo delle acque reflue depurate, impiego di acqua di mare desalinizzata, pratiche irrigue a basso consumo idrico, ripristino di tecniche tradizionali per lo stoccaggio di acque meteoriche;

i) piena attuazione delle nuove competenze amministrative in materia di concessioni di derivazione ed attingimento;

j) definizione e applicazione di interventi finalizzati a contrastare l’intrusione del cuneo salino nella pianura costiera.

2. Le risorse già individuate per l’attuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella A.

Articolo 8

Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall’inquinamento da fonti puntuali (urbane ed industriali)

Azioni

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 4, in relazione alla tutela dall’inquinamento da fonti puntuali di origine urbana, in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 10 del presente Accordo, sono individuate le seguenti azioni

a) censimento e catasto degli scarichi di origine urbana comprendente:

? localizzazione informatizzata e georeferenziata;

? caratterizzazione quantitativa e qualitativa,

? identificazione dei corpi ricettori;

b) analisi delle pressioni e degli impatti determinati da fonti di inquinamento puntuali di origine urbana.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, con riferimento all’inquinamento da fonti puntuali di origine industriale, sono individuate le seguenti azioni:

a) censimento e catasto degli scarichi di origine industriale comprendente:

? localizzazione informatizzata e georeferenziata;

? caratterizzazione quantitativa e qualitativa,

? identificazione dei corpi ricettori;

? tecniche impiegate nella gestione e nello smaltimento dei reflui;

b) analisi delle pressioni e degli impatti determinati da fonti di inquinamento puntuali di origine industriale;

c) definizione e applicazione di misure di prevenzione e riduzione dell’inquinamento da fonti puntuali di origine industriale, attraverso il ricorso alle migliori tecnologie di trattamento disponibili (BAT);

d) supporto all’innovazione dei cicli produttivi mediante l’applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l’impiego delle sostanze pericolose secondo quanto previsto dalla direttiva 76/464/CEE;

e) definizione di limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose in termini di concentrazioni massime ammissibili e di flusso di massa, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico ovvero dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs 372/1999 ed in conformità agli specifici obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del decreto legislativo 152/99 previsti nei Piani di Tutela;

f) definizione del quadro di riferimento necessario alla predisposizione di specifici accordi integrativi con le aziende chiamate all’applicazione di limiti allo scarico più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 152/99.

3. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono individuate inoltre le seguenti azioni:

a) implementazione di modelli per l’analisi del trasporto degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranei ai fini di correlare lo stato di qualità del corpo idrico con la fonte inquinante e verificare in termini revisionali l’efficacia degli interventi di risanamento;

b) valutazione del rischio e analisi predittiva.

4. Le risorse già individuate per l’attuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella B.

Articolo 9

Tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall’inquinamento da fonti diffuse Azioni

1. Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dall’inquinamento da fonti diffuse dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché delle acque costiere e marine, sono individuate le seguenti azioni:

a) individuazione e censimento delle fonti diffuse di inquinamento e perimetrazione delle aree interessate;

b) calcolo dei carichi inquinanti prodotti in agricoltura (fertilizzanti e fitofarmaci) e nelle aree urbane (dilavamento delle superfici impermeabili);

c) individuazione delle zone vulnerabili conformemente ai criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione;

d) elaborazione ed impiego di modelli per la valutazione del rischio di inquinamento e per l’analisi predittiva;

e) adozione ed applicazione dei programmi di azione necessari a prevenire l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole;

f) adozione di pratiche gestionali finalizzate alla riduzione dei rilasci di azoto e delle sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci, nell’ambito delle misure agro-ambientali e della buona pratica agricola di cui al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e del regime di monitoraggio e controllo previsto dal Marchio Agriqualità;

g) monitoraggio dei programmi di azione;

h) intercettazione delle acque di dilavamento dei suoli agricoli al fine di ridurre gli apporti di nutrienti, fitofarmaci e solidi sospesi;

i) realizzazione di ecosistemi filtro a monte della confluenza dei canali di bonifica nei corpi idrici ricettori;

j) manutenzione, gestione e controllo del reticolo dei canali di bonifica al fine di prevenire fenomeni di accumulo di sostanza organica marcescente e di sversamento abusivo di rifiuti liquidi o solidi;

k) implementazione delle migliori pratiche gestionali (BMP) per il contenimento dell’inquinamento diffuso di origine urbana dovuto al dilavamento delle superfici impermeabili.

Articolo 10

Attuazione degli interventi infrastrutturali del servizio idrico integrato

Azioni

1. Ai fini di garantire la gestione delle risorse idriche in tutti i comuni del bacino e di limitare e prevenire l’inquinamento dei corpi idrici da fonti puntuali di origine urbana, nel rispetto delle previsioni dei Piani d’ Ambito, sono individuate le seguenti azioni:

a) aggiornamento dei dati sullo stato di completezza e di adeguatezza del sistema infrastrutturale relativo ai sistemi di approvvigionamento, alle reti di distribuzione, alle reti fognarie e ai sistemi depurativi e redazione di una carta degli agglomerati e delle reti;

b) realizzazione di interventi nel settore acquedottistico;

c) realizzazione, completamento e/o ammodernamento delle reti fognarie e dei sistemi depurativi, dando priorità alle aree di particolare pregio o criticità ambientale;

d) riutilizzo delle acque reflue depurate;

2. Le risorse già individuate per l’attuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella C.

Articolo 11

Bonifica di siti inquinati e ripristino ambientale

Azioni

1. Al fine di tutelare la salute umana e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 5 sono individuate le seguenti azioni:

a) supporto, nel rispetto delle procedure in corso, alla gestione degli interventi di caratterizzazione, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza di emergenza e permanente, in conformità a quanto stabilito nel D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, con particolare riferimento ai siti dell’ex deposito di colemanite in località Larderello del Comune di Pomarance, dei pozzi del “Cantiere Canova” nel Comune di Pomarance e del Botro S. Marta nel Comune di Volterra, notificati ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.M. 471/99;

b) disinquinamento, in particolare da mercurio, nei sedimenti del Fiume Cecina e dei suoi affluenti;

c) salvaguardia e ripristino delle condizioni morfologiche degli alvei fluviali con particolare riferimento agli effetti delle attività di escavo di inerti.

2. Le risorse già individuate per l’attuazione delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo sono indicate nella tabella D.

Articolo 12

Attività sperimentali
Azioni

1. Al fine di garantire l’uso corretto e razionale delle risorse del territorio, anche attraverso l’utilizzo di tecniche e metodologie innovative, le parti contraenti si impegnano a promuovere attività coordinate di ricerca nei seguenti campi:

¾ risparmio idrico

¾ sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse geotermiche;

¾ rinaturalizzazione fluviale;

¾ fitodepurazione e trattamenti appropriati;

¾ riqualificazione ambientale dei siti fortemente compromesse da attività antropiche pregresse (ex-cave, ex-aree di stoccaggio dei rifiuti, ecc.);

¾ tecnologie ed applicazioni informatiche innovative.

Articolo 13

Sistema Informativo Territoriale di supporto

Azioni

1. Al fine di provvedere ad una gestione uniforme ed integrata dei dati prodotti durante l’attuazione dell’accordo, sono individuate le seguenti azioni:

a) acquisizione delle serie storiche di dati, loro georeferenziazione e interpretazione;

b) organizzazione dei dati esistenti e di quelli prodotti durante le attività;

c) realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale coerente ed integrato con il SIT della Regione Toscana e delle Province, il SINA e con il SIRA, gestito dall’ ARPAT, ed, eventualmente con altri sistemi informativi basati su standard internet, massimizzando l’ utilizzazione delle informazioni già esistenti

d) elaborazione dei dati e gestione della attività necessarie alla corretta attuazione dell’Accordo.

2. Le attività di cui al comma 1 potranno essere implementate attraverso il coinvolgimento di esperti qualificati e l’impiego di tecnologie ed applicazioni informatiche innovative.

3. Il Sistema Informativo Territoriale di supporto dell’ Accordo ha sede presso il Tavolo di Coordinamento Permanente anche al fine di facilitarne le funzioni previste dall’ art. 14 e reso accessibile a tutti i soggetti firmatari.

Articolo 14

Coordinamento delle attività previste dall'Accordo di Programma Quadro

1. Al fine di coordinare e indirizzare le attività dell’attuazione dell’Accordo, è istituito un Tavolo di Coordinamento Permanente presso il comune di Cecina.

2. Il Tavolo di Coordinamento Permanente è composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo, nonché dal responsabile dell’attuazione dell’Accordo, di cui all’art. 15, ed è presieduto dal Direttore Generale del Servizio Tutela Acque Interne del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. La Segreteria del Tavolo di Coordinamento Permanente è affidata al Sindaco del Comune di Cecina.

4. Il Tavolo di Coordinamento Permanente definisce al proprio interno l’ottimale organizzazione del lavoro e si riunisce secondo necessità.

5. I soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi risultano in ragione delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 15
Responsabile dell'attuazione dell’Accordo di Programma

1. Ai fini del monitoraggio e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo come soggetto responsabile dell’Accordo viene individuato Dott. Roberto Forzieri nella sua qualità di Coordinatore del Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali.

2. Il responsabile dell’attuazione dell’Accordo ha il compito di:

a) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni ricomprese nell’Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessari alla sua attuazione;

b) monitorare gli interventi di attuazione secondo le indicazioni del Tavolo di Coordinamento Permanente, di cui all’art. 14;

c) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall’articolo 17 del presente Accordo;

d) raccogliere le informazioni sull’andamento dell’attuazione degli adempimenti previsti.

3. Il responsabile dell’accordo presenterà, con cadenza semestrale, al Tavolo di Coordinamento di cui all. art. 14 una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, evidenziandone i risultati anche al fine di completare gli adempimenti previsti all’art.19 dell’Accordo di Programma Quadro del 19.12.02.

4. Il responsabile dell’attuazione dell’Accordo si avvale del Tavolo di Coordinamento di cui all’art. 14.

Articolo 16

Quadro finanziario

1. Le risorse finanziarie già individuate per l’attuazione del presente accordo sono riassunte nel Quadri 1 e 2 riportati in allegato.

2. Il quadro finanziario dell’Accordo sarà completato entro quattro mesi dalla firma dello stesso da parte dei Soggetti Sottoscrittori, in sede di Tavolo di Coordinamento Permanente, alla luce dell’esito delle attività ricognitive attualmente in corso.

3. Nelle more del completamento del quadro finanziario di cui al comma 2, saranno comunque avviate o continuate le azioni già coperte da finanziamento, nonché le attività la cui realizzazione è prevista dalla vigente normativa e non richiede impegni finanziari aggiuntivi o straordinari.

4. Il quadro delle azioni ed attività di cui al comma 3 è riportato nella tabella E allegata.

Articolo 17
Partecipazione

1. E’ istituito il forum del bacino del fiume Cecina in attuazione dell’art. 4 della direttiva 2000/60/CE con funzione di diffusione delle informazioni e per la consultazione pubblica sulle materie del presente accordo.

2. Il forum ha sede presso il Tavolo di Coordinamento.

Articolo 18

Inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

3. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Tavolo di Coordinamento Permanente formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.

5. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Tavolo di Coordinamento Permanente propone al titolare dei fondi la revoca del finanziamento.

Articolo 19

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

Cecina, ……………………………..

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato da …………………;

la Regione Toscana, rappresentata da …………………….;

la Provincia di Livorno, rappresentata da ……………..……..;

la Provincia di Pisa, rappresentata da ……………..……..;

la Provincia di Siena, rappresentata da ……………..……..;

la Provincia di Grosseto, rappresentata da ……………..……..;

il Comune di Bibbona, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Casale Marittimo, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Casole d’Elsa , rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Castagneto Carducci, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Castellina Marittima, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Cecina, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Guardistallo, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Massa Marittima, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Montecatini di Val di Cecina, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Monterotondo Marittimo, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Montescudaio, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Monteverdi Marittimo, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Montieri, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Pomarance, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Radicondoli, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Riparbella, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Sassetta, rappresentato da ……………..……..;

il Comune di Volterra, rappresentato da ……………..……..;

la Comunita’ Montana della Val di Cecina rappresentata da ……………

la Conferenza del Bacino Toscana Costa rappresentata da………….;

l’Autorita’ di Ambito Territoriale Ottimale n. 5–Toscana Costa, rappresentata da ………………;

l’Autorita’ di Ambito Territoriale Ottimale n. 6–Ombrone, rappresentata da …………………;

l’ARPAT, rappresentata da …………………….