Dichiarazione di nascita

L'atto di nascita è il documento che indica il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; sono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori. Diversa è la dichiarazione di nascita, cioè la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita di ogni nuovo nato, per l'iscrizione nel registro comunale dello stato civile.

Che cosa è l’atto di nascita

È l’atto in cui saranno necessariamente indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Quando si tratta di bambini con genitori ignoti, sarà compito dell’ufficiale dello stato civile attribuire il nome ed il cognome. Nell’atto di nascita bisogna  fare menzione del modo di accertamento della nascita.

Che cosa è la trascrizione dell’atto di nascita

Bisogna ricorrere alla trascrizione dell’atto di nascita ogni qualvolta l’atto formato innanzi ad un ufficiale di stato civile deve essere riportato, e quindi trascritto, nei registri di stato civile di un altro comune. Un esempio frequente è quello dell’atto di nascita iscritto occasionalmente nel comune dove è avvenuta la nascita che deve essere trascritto nel comune di residenza dei genitori (il caso è piuttosto frequente perché si presenta tutte le volte in cui la nascita avviene in ospedali, case di cura, o altri luoghi, ubicati in un comune diverso da quello di residenza dei genitori).
Questo avviene poiché la regola generale prevede che gli atti di nascita (così come quelli di matrimonio e morte) siano formati nel comune in cui questi fatti accadono; questa regola subisce delle eccezioni, come ad esempio le dichiarazioni di nascita, le quali possono essere rese anche presso i centri di nascita e rendono così necessario procedere alla successiva trascrizione.

La dichiarazione di nascita: cosa è e chi la fa

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato. Questa dichiarazione, che viene fatta per consentire l’iscrizione nel registro comunale dello stato civile, può essere resa:
- dai genitori, o da uno di essi;
- da un procuratore speciale (ossia una persona delegata);
- dal medico, dall’ostetrica, o da chiunque abbia assistito al parto.
Per poter effettuare la dichiarazione di nascita è necessaria l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto; l’attestazione deve contenere le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino. In assenza dell’attestazione di cui sopra, è sufficiente la constatazione di avvenuto parto rilasciata dal sanitario che, pur non avendo direttamente assistito al parto, sia intervenuto successivamente. In assenza di questi documenti è necessaria la dichiarazione sostitutiva del dichiarante (vedi modulo Dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita di un figlio).

 Dove e quando rendere la dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita deve essere resa:

·       entro 10 giorni dall’evento presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto oppure nel comune di residenza dei genitori o, se residenti in comuni diversi, in quello della madre, salvo diverso accordo;

·       entro 3 giorni dall’evento presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto. In questo caso la dichiarazione di nascita è trasmessa, a cura del direttore sanitario, all’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova l’ospedale o la casa di cura, salvo diversa indicazione dei genitori.

La dichiarazione può essere presentata anche successivamente (la cosiddetta dichiarazione tardiva) ma, in aggiunta ai documenti necessari per la dichiarazione di nascita, il dichiarante deve indicare anche i motivi del ritardo (che entreranno a far parte dell’atto di nascita). Una volta ricevuta la dichiarazione, l’ufficiale di stato civile comunica il fatto al procuratore della Repubblica (non è più necessario, come avveniva in precedenza, attendere alcuna sentenza di convalida, per cui l’atto così formato produce immediatamente i suoi effetti).

Cosa sono le annotazioni

Nell’atto di nascita bisognerà indicare tutta una serie di fatti o atti susseguenti alla nascita; queste indicazioni si chiamano annotazioni. La legge le elenca dettagliatamente e di seguito se ne riportano le principali:

·       i provvedimenti di adozione; 

·       le comunicazioni relative alla curatela e alla tutela;

·       le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; 

·       gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio; (vedi schede sul matrimonio civile e sul matrimonio religioso)

·       le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·       gli atti e i provvedimenti riguardanti l’acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

·       le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione; (vedi la scheda sul riconoscimento del figlio naturale e quella sui figli legittimi)

·       i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome e del cognome;

·       gli atti di morte. 

Tutte le annotazioni di cui sopra, possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Cosa sono i certificati

I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
Con il certificato, l’ufficiale di stato civile, dopo aver provveduto alla cosiddetta azione ricognitiva (cioè dopo aver esaminato il contenuto di un determinato atto), pone in essere una dichiarazione in cui rende pubblica la risultanza dei dati contenuti nell’atto esaminato.

Cosa sono gli estratti per riassunto e per copia integrale

L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto è completo delle annotazioni. Tutte le modifiche o le integrazioni avvenute a seguito delle annotazioni dovranno essere riportate nell’estratto per riassunto.
L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale. L’estratto per copia integrale deve contenere l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia è conforme all’originale.

Cosa contengono i certificati di nascita

Nel certificato di nascita sono indicate le generalità dell’interessato; nell’estratto per riassunto dell’atto di nascita sono riportate, oltre alle generalità, le eventuali annotazioni presenti sull’atto (apertura di tutela, nomina di tutore o curatore, matrimonio, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, interdizione, acquisto o perdita della cittadinanza italiana, morte presunta, morte). Inoltre possono essere indicate la paternità e la maternità, su richiesta dell’interessato ed al fine di esercitare diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione. (vedi scheda sul riconoscimento del figlio naturale e sui figli legittimi)

Chi rilascia i certificati e chi può richiederli

I certificati e gli estratti di stato civile sono rilasciati dall’ufficiale dello stato civile.
L’ufficiale di stato civile è tenuto a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati e gli estratti contenenti i dati desunti dagli atti di stato civile, eccezion fatta per le copie di quegli atti per i quali specifiche norme di legge ne prevedano il divieto di accesso (ad esempio gli atti di nascita degli adottati). Gli estratti per copia integrale, invece, potranno essere rilasciati soltanto alle persone cui si riferisce l’atto (oppure ad altri ma esclusivamente nell’ipotesi in cui sussista un interesse personale e giuridicamente rilevante oppure dopo settant’anni dalla formazione dell’atto).

Che validità hanno i certificati e quanto costano

I certificati e gli estratti di nascita sono validi su tutto il territorio nazionale e la loro validità temporale è illimitata.
Gli estratti, i certificati, le copie desunte esclusivamente dai registri di stato civile sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Rettifica e correzione di atti e certificati di nascita

La rettificazione di un atto dello stato civile che presenti errori od omissioni può essere richiesta dai privati cittadini che ne abbiano interesse o dal Procuratore della Repubblica quando sussista un interesse pubblico. Il ricorso per dar luogo al processo di rettificazione è presentato al Tribunale nella cui giurisdizione rientra l’ufficio di stato civile in cui è registrato l’atto oggetto di rettifica. L’ufficiale di stato civile dovrà provvedere ad annotare la sentenza di rettificazione sul corrispondente atto oggetto di rettifica.
Invece, la semplice correzione di errori materiali di scrittura presenti sugli atti, può essere effettuata d’ufficio dall’ufficiale dello stato civile, oppure su istanza di chiunque ne abbia interesse, dandone avviso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati (entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, avverso la correzione, opposizione mediante ricorso al Tribunale).